Conferimento dei rifiuti delle navi: proposta di modifica al D.Lgs n. 197/2021

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 ha garantito il recepimento, all’interno dell’ordinamento italiano, della Direttiva UE 2019/883, volta a regolare la disciplina afferente gli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.
La Direttiva in esame ha inteso allineare la legislazione unionale alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (“Convenzione MARPOL”), la quale ha stabilito i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell’ambiente marino. La predetta Direttiva ha, dunque, l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano i porti situati all’interno del territorio dell’Unione, nonché di garantire il funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l’uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti.
La relazione illustrativa di accompagnamento alla proposta di integrazione e correzione del D.Lgs 197/2021 rileva che, al fine di favorire il raggiungimento dei più ampi obiettivi di tutela dell’ambiente di cui alla summenzionata Direttiva, lo schema in esame al Parlamento rechi modifiche volte a garantire una migliore aderenza delle disposizioni ivi contenute rispetto alle competenze assegnate ai soggetti coinvolti nelle attività afferenti la gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi.
Con riferimento agli obiettivi dell’intervento, nell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo schema in esame si evidenzia che “dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 197 del 2021 si è avuto modo di rilevare alcune difficoltà operative dovute essenzialmente al riparto delle competenze tra le Autorità di Sistema Portuale e le Autorità marittime. Con il provvedimento in esame, quindi, si è provveduto a fornire una soluzione a tale circostanza, modificando anche alcune disposizioni per un migliore allineamento con gli obiettivi della direttiva e correggere, laddove presenti, alcuni errori materiali”. L’AIR evidenzia, in particolare, che “nei porti in cui non risulta competente l’Autorità di Sistema Portuale bensì l’Autorità marittima, il provvedimento in esame ha lo scopo di attribuire all’ente locale la competenza per la determinazione delle tariffe applicabili. Quest’ultimo risulta infatti maggiormente strutturato, sulla specifica tematica, rispetto agli uffici minori dell’Autorità marittima, in alcune particolari realtà territoriali, le cui peculiari caratteristiche organizzative sono volte ad assolvere funzioni di controllo territoriale, soccorso e polizia, piuttosto che incombenze amministrative”.
In reazione alle modifiche proposte si segnala, in primo luog,o quella di cui all’art. 1 dello schema, volta a integrare la definizione di “rifiuti delle navi” al fine di includervi anche i sedimenti (lettera a).
L’art. 2 introduce, invece, una modifica volta a consentire ai gestori degli impianti portuali di raccolta di sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi di cui ai titoli II e III della parte quarta del Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.
Sarebbe, inoltre, ipotizzata l’introduzione, alla fine del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 197/2021, di un periodo in base al quale il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti deve essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale.
Il comma 2, lettera c) aggiunge due nuovi periodi alla fine del comma 5 dell’art. 5, al fine di assicurare che le informazioni relative al Piano di raccolta e gestione dei rifiuti vadano ad alimentare l’archivio GISIS e il sistema SafeSeaNet..
Interessanti modifiche sarebbero apportate anche sulla base dell’art. 3 del testo in esame. In particolare il primo e il secondo comma sono volti a modificare gli artt. 6 e 7 del sopra richiamato Decreto legislativo, relativamente agli adempimenti di notifica anticipata dei rifiuti: l’intervento normativo è finalizzato a chiarire che la competenza su tali attività è in capo all’Autorità marittima. Il comma 3 opera, invece, alcune modifiche all’art. 8 del D.Lgs 197/2021 in merito alla competenza circa la determinazione delle tariffe: si stabilisce che nei porti in cui non risulta competente l’Autorità di Sistema Portuale, la determinazione delle tariffe sia assegnata all’ente locale che ha seguito le procedure di raccolta e trattamento dei rifiuti navali, sentite le Autorità marittime. Inoltre, vengono identificate le modalità di applicazione delle tariffe, al fine di creare un meccanismo di ripartizione dei proventi tra tutti i porti interessati dagli scali. Il quarto comma puntualizza che per “Autorità competente” si deve intendere l’Autorità marittima.

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