Confermata la natura economica delle attività svolte dalle Autorità di Sistema Portuale italiane

Con la sentenza del 20/12/2023 il Tribunale dell’UE ha confermato la natura economica delle attività svolte dalle AdSP italiane. Tale pronuncia è stata emessa nel contesto della causa T-166/21, avente ad oggetto la proposta formulata dalla Commissione in data 08/01/2019 finalizzata a porre fine all’esonero dall’IRES relativamente alle attività economiche delle AdSP e, di conseguenza, a garantire che queste ultime siano soggette all’IRES allo stesso modo delle altre imprese. Infatti, per la normativa europea anche un esonero da imposte può configurare quale aiuto di Stato vietato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE.
La decisione in commento prende posizione sulla natura economica di tre attività delle AdSP: in primo luogo, sull’attività di concessione di accesso ai porti dietro remunerazione; secondariamente, sul rilascio di autorizzazioni dietro corrispettivo per le operazioni portuali di cui all’articolo 16 della legge n. 84/94; infine, sull’aggiudicazione di concessioni dietro remunerazione per i terreni e le infrastrutture portuali nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell’ambito portuale e nelle circoscrizioni territoriali.
Il Tribunale ha, in primis, ribadito che lo status giuridico di diritto interno dell’entità che si taccia di essere destinataria di aiuti di Stato è irrilevante ai fini della sua qualificazione come impresa. Inoltre, il sol fatto che le AdSP offrano beni e servizi non a scopo di lucro, non osterebbe a che tali operazioni possano essere considerate attività economiche.
Con riferimento alla statuizione per cui le AdSP svolgono attività di natura economica, il Tribunale ha affermato che

  • “erroneamente le ricorrenti e l’interveniente affermano che le AdSP non sarebbero esposte ad alcuna concorrenza. Infatti, se è vero che, come sostengono le ricorrenti, ciascuna AdSP dispone di un monopolio legale nei porti che gestisce, resta il fatto che – come correttamente rilevato in sostanza dalla Commissione – esiste una concorrenza tra taluni porti italiani, da un lato, e taluni porti di altri Stati membri, dall’altro […] Infatti, […] esiste una concorrenza tra alcuni porti italiani e alcuni porti di altri Stati membri, atteso che gli operatori di servizi portuali possono utilizzare diversi porti per raggiungere il medesimo entroterra”;
  • “Ne consegue che deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti e dell’interveniente, secondo cui la concessione di accesso ai porti e l’aggiudicazione di concessioni di aree demaniali e di banchine non costituirebbero servizi forniti su un determinato mercato.”
  • Infine, il Tribunale con specifico riferimento ai canoni concessori portuali, ha affermato che “si deve constatare che la Commissione ha dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che i canoni di concessione e i canoni portuali costituivano il corrispettivo per attività di natura economica svolte dalle AdSP”.

In analogia con quanto detto in relazione alle concessioni, il Tribunale si è pronunciato sulla qualificazione delle tasse portuali. A tal proposito il Tribunale ha affermato che:

  • “in quanto la Commissione parifica tali entrate ai canoni di concessione includendoli tra le entrate commerciali poiché essa, secondo la Corte di giustizia: “ha correttamente rilevato, la denominazione utilizzata a livello nazionale per importi percepiti, indipendentemente dal fatto che vengano chiamati canoni, diritti portuali o tasse portuali, non incide su tale qualifica (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2018, Naviera Armas/Commissione, T‑108/16, EU:T:2018:145, punto 124)”.

Infine, il Tribunale concorda con le ricorrenti in relazione alla natura non economica delle autorizzazioni delle attività portuali. Nella decisione in commento si legge, infatti, che:

  • “l’analisi della concessione di autorizzazioni per le operazioni portuali ai punti da 25 a 32 della decisione impugnata non consente di concludere che si tratti di un servizio fornito in un determinato mercato. Infatti, come illustrato nei suddetti punti, le AdSP disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni portuali effettuate da imprese terze (in particolare, operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento delle merci e di tutto il materiale connesso alle navi), la cui esecuzione è soggetta a un’autorizzazione preventiva. […]
  • Tali compiti sembrano corrispondere a una funzione di controllo, consistente nel verificare che le imprese interessate possano fornire le operazioni portuali che propongono in conformità con i requisiti di legge. Lo svolgimento di tali compiti è, in linea di principio, una prerogativa dei pubblici poteri di natura non economica”.

Si evidenzia che, comunque, la sentenza in commento potrà essere ancora impugnata presso l’organo di secondo grado, ossia la Corte di giustizia dell’Unione europea.

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