Concessioni Balneari: proroghe illegittime a prescindere dalla scarsità delle risorse

Con tre recentissime sentenze, pubblicate il 20 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha nuovamente statuito l’obbligo di gara in materia di concessioni balneari.

Con l’avvicinarsi della scadenza delle suddette concessioni, fissata dalla Legge 118/2022 al 31 dicembre 2023 – termine poi differito di un anno dalla Legge 14/2023 (legge di conversione del Decreto Milleproroghe) -, si è acceso il dibattito sulla legittimità di siffatta statuizione sotto il profilo della compatibilità con il diritto sovranazionale.

La Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein), all’art. 12, sancisce, nel caso in cui il numero di  autorizzazioni disponibili per una determinata attività siano limitate a causa della “scarsità di risorse naturali” o delle capacità tecniche utilizzabili, il dovere in capo agli Stati di indire gara pubblica – con adeguata pubblicità e in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza – per l’affidamento delle concessioni che dovranno avere durata limitata e senza possibilità di rinnovo automatico.

È sull’applicabilità della legge 118/2022 che si è aperto il dibattito, con particolare riferimento al requisito della “scarsità delle risorse”. Si riteneva che, qualora la scarsità delle risorse territoriali delle coste italiane fosse stata confermata, la normativa in oggetto non avrebbe presentato alcun difetto di applicabilità, ed anzi si sarebbe posta in perfetta armonia con il diritto sovranazionale. Diversamente, se si fosse ritenuto insussistente il requisito della scarsità, la disciplina si sarebbe dovuta ritenere inconferente al dato fattuale e, di conseguenza, non applicabile al caso delle concessioni balneari, facendo pertanto tornare in auge la disapplicata disposizione cui all’articolo 1, commi 682-683, della Legge 145/2018, che prevedeva un generico rinnovo fino al dicembre 2033 e sul quale le società balneari riponevano fiducia.
Proprio riguardo a tale profilo il Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata il 30 aprile 2024, n. 3940/2024, ha espressamente statuito che: “la risorsa è sicuramente scarsa, come questo Consiglio di Stato ha già chiarito nella medesima pronuncia dell’Adunanza plenaria sopra citata [Adunanza Plenaria n. 17/2021]”.

È quindi pacifico l’orientamento giurisprudenziale che conferma la sussistenza del requisito e ribadisce l’illegittimità della proroga prevista fino al 2033 così come disposta dalla L. 145/2018.
Dunque, in linea con i precedenti pronunciamenti, il Consiglio di Stato nelle sentenze pubblicate lo scorso 20 maggio nn. 4479, 4480 e 4481  ha statuito che: “tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative […] sono illegittime e [tutte le disposizioni in tal senso] devono essere disapplicate dalle amministrazioni di ogni livello, anche comunale, imponendosi […] l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminata procedura selettiva.”. La ragione si fonda sull’incompatibilità con il diritto europeo di un’indiscriminata e generalizzata previsione di proroga delle concessioni.

Tuttavia, la dibattuta questione sulla sussistenza o meno del requisito della scarsità della risorsa non è stata ritenuta dirimente per la determinazione dell’illegittimità delle proroghe; secondo il Collegio, infatti, la necessaria disapplicazione della normativa nazionale in materia di proroga: “si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, […], in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità delle risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione […] e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare”. A tal guisa, viene evidenziato nel merito che, indipendentemente dalla scarsità della risorsa, lo svolgimento delle gare sarebbe comunque imposto dal doveroso rispetto dei principi – europei e nazionali – di concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti dalla Direttiva Bolkestein, dall’art. 49 TFUE e dalla L.118/2022.
La stagione balneare è alle porte, e per quest’estate verranno mantenute le concessioni, tuttavia, il monito del Consiglio di Stato è granitico: è necessario procedere all’indizione di gare ad evidenza pubblica il prima possibile.

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