ZES E ZLS: FACCIAMO CHIAREZZA
ZES e ZLS sono strumenti – soggetti a termine – con cui si realizzano piani strategici volti a superare fenomeni di crisi e arretratezza economica. Nello scenario internazionale, molti sono stati i Paesi che hanno usufruito di questi strumenti traendone benefici, un esempio è offerto dalla Polonia che conta il maggior numero di ZES nel contesto Europeo e che grazie a questo strumento è riuscita ad attrarre notevoli investimenti e a calmierare il tasso di disoccupazione nazionale.
Di cosa si tratta nello specifico?
Le zone economiche speciali (ZES) sono delle circoscrizioni site all’interno del territorio nazionale, che dispongono di una normativa agevolata in materia amministrativa, economica e finanziaria. In Italia, sono state previste dal D.L n. 91/2017 – convertito con modificazioni con la Legge n. 123/2017 – e sono finalizzate alla concessione di condizioni favorevoli allo sviluppo e all’insediamento di imprese in territori nazionali in stato di arretratezza o in fase di transizione.
Ne è data definizione all’art. 4, c 2, D.L n.91/2017 e ss.mm.ii:
“Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa”
I requisiti e le modalità con cui deve essere presentata la domanda per costituire una ZES sono contenuti nel DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 (Regolamento recante istituzione di zone economiche speciali), ivi si collocano anche le disposizioni per l’accesso delle imprese e le regole di coordinamento generale per il raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo.
Inizialmente se ne erano costituite otto nel Sud Italia; successivamente, con l’avvento del D.L. n. 124/2023, è stata istituita la “ZES unica” ossia un’unica zona economica speciale per il Mezzogiorno che dispone la riunione – a far data dal 1 gennaio 2024 – delle precedenti otto ZES , comprendendo i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Per i territori nazionali che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 4 D.L. 91/2017, perché non necessitano di agevolazioni volte supporto di una fase di transizione o di sviluppo economico, è stata prevista la possibilità di costituire delle Zone Logistiche Speciali (ZLS) con cui godere delle procedure semplificate disposte con l’art. 5, c 1, lett. a), D.L. 91/2017 e già in uso per le ZES.
Previste dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1 commi 61-65), le ZLS, hanno l’obiettivo di favorire l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree Portuali delle Regioni del centro nord attraverso la concessione – anche in questo caso – di agevolazioni economiche, fiscali ed amministrative. La disciplina ammette la costituzione di una ZLS per Regione e solo nelle Regioni in cui è presente almeno un’Autorità di Sistema Portuale (avente i requisiti stabiliti dal Reg. UE 1315/2013), per le modalità di richiesta si fa rinvio al Regolamento predisposto per le ZES.
A seguito del crollo del Ponte Morandi avvenuto nell’agosto 2018, è stato promulgato il Decreto Legge 109/2018 poi convertito in Legge 130/2018 (“Legge Genova”). L’esigenza era quella di porre misure a rimedio della situazione emergenziale venutasi a creare, tra le disposizione vi era l’istituzione all’art 7 di una ZLS che favorisse la ripresa economica del territorio e delle imprese che vi ci svolgono attività.
Nello specifico la L. 130/2018, all’art. 7 dispone che “Ai fini del superamento dell’emergenza conseguente all’evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall’evento, è istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure”.
A cinque anni dall’entrata in vigore della Legge i lavori sono ancora fermi, sebbene il piano di sviluppo strategico sia già stato disposto dalla AdSP e la mappatura delle aree coinvolte sia già stata presentata.
Allo stato si sta attenendo, come da procedura, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri renda operative le Zone Logistiche Speciali con apposito DPCM attuativo.
Si auspica, quindi, che tale situazione di stallo possa a breve sbloccarsi.