Il TAR Lazio torna sul subingresso nelle concessioni demaniali marittime
Il subingresso nelle concessioni demaniali marittime, disciplinato dall’art. 46 Cod. Nav., è un istituto che trova esplicazione in tutte le ipotesi in cui al concessionario originario venga a sostituirsi un terzo, indipendentemente dal titolo privatistico sotteso alla circolazione dei beni oggetto di concessione.
Tale sostituzione, affinché possa legittimamente verificarsi, presuppone il preventivo rilascio, da parte dell’Autorità concedente, di un’autorizzazione, la cui natura è stata a lungo discussa in dottrina e in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, adottato dal TAR Liguria nella sentenza n. 583/2016, l’autorizzazione al subingresso doveva ritenersi caratterizzata da “bassa discrezionalità” in quanto l’autorità è chiamata soltanto a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, senza esercitare alcuna valutazione sulla conformità al pubblico interesse.
La conseguenza applicativa di tale orientamento consiste nell’operatività dell’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nell’ipotesi in cui l’Autorità competente non si pronunci entro i termini previsti per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 46 Cod. Nav.
Secondo un diverso orientamento, adottato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 52 del 2018 e ribadito di recente nella sentenza n. 55 del 2021, è da escludere l’operatività del silenzio-assenso ai fini del subentro nella concessione demaniale, sottolineando invece la necessità di «un provvedimento espresso».
Ciò in quanto, secondo il Consiglio di Stato il subingresso integra una «sostituzione di un soggetto nell’ambito di un rapporto concessorio preesistente […], e dunque di una novazione soggettiva, che necessariamente partecipa della natura della concessione demaniale».
La recente pronuncia emessa dal T.A.R. Lazio il 18 novembre 2021, n. 11954, in linea con l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, ha confermato la natura discrezionale del potere autorizzativo facente capo all’Amministrazione, finalizzato alla valutazione della rispondenza all’interesse pubblico del subentro di un nuovo soggetto nella titolarità della concessione.
In particolare, con la sentenza in esame, è stato ribadito come il carattere discrezionale del potere dell’Autorità nel valutare l’idoneità, morale ed economica, del subentrante a proseguire nel rapporto concessorio con la P.A., tragga il proprio fondamento nell’istituto della concessione dei beni demaniali pubblici, esplicandosi in un rapporto fiduciario con il privato concessionario, la cui permanenza deve sussistere e dev’essere verificata dall’Amministrazione, ogniqualvolta si verifichi una vicenda successoria nel rapporto stesso.
Di conseguenza, nel caso in cui l’Amministrazione competente, a fronte di una richiesta di autorizzazione ex art. 46 Cod. Nav., rimanga inerte e non si pronunci nei termini di legge, al soggetto richiedente non resterà che esperire il rimedio del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, non potendosi invece desumere dal silenzio dell’Amministrazione un’autorizzazione tacita al subingresso.