Autoproduzione del servizio rizzaggio e derizzaggio: occasione mancata per una pronuncia sul merito

In data 27 settembre 2021, Il TAR Liguria, con sentenza n. 808/2021, ha riacceso i riflettori sulla vexata quaestio dell’autoproduzione dei servizi portuali (nella specie quelli di rizzaggio e derizzaggio), rigettando il ricorso presentato da una società operante nel settore del trasporto marittimo di passeggeri e veicoli per motivi meramente processuali.
La sentenza si pone a conclusione di una lunga vicenda avviata nel novembre 2018, quando una Compagnia chiedeva all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Genova il rilascio dell’autorizzazione ex art. 16 L. n. 84/1994 per l’esercizio in regime di autoproduzione – con il proprio personale di bordo – delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo delle sue navi (ossia quel servizio portuale consistente nell’attività di ancoraggio e disancoraggio dei veicoli trasportati dalle navi, in arrivo ed in partenza).
L’ADSP, con nota del 2 maggio 2019, rigettava la richiesta ritenendola «non coerente con il quadro operativo/gestionale» definito dalla normativa di riferimento, ciò in quanto l’autoproduzione del servizio di rizzaggio e derizzaggio appare configurabile solo in relazione a singole navi ed in occasione di singoli accosti o di alcuni accosti programmati, mentre la richiesta della Compagnia presentava carattere «strutturale», ovverosia formulata sine die e per l’intera flotta di navi scalanti il porto di Genova, preannunciando, tuttavia, l’intendimento di adire il Ministero competente al fine di promuovere una lettura aggiornata della normativa ed una soluzione omogenea a livello nazionale.
Con nota del 10 ottobre 2019, l’ADSP, riscontrando la successiva nota del 12 luglio 2019 dell’armatore, confermava quanto assunto nel rigetto del 2 maggio 2019. Conseguentemente, il 18 dicembre 2019 la Compagnia depositava ricorso avverso le sopra menzionate note, al fine di censurarne l’assenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, L. n. 84/1994, nonché la contraddittorietà.
Successivamente, con nota del 18 ottobre 2019, l’armatore avanzava nuova istanza per il rilascio dell’autorizzazione predetta che, tuttavia, l’ADSP, con nota del 14 gennaio 2020, rigettava confermando ed esplicitando le ragioni del diniego già evidenziate in precedenza (anch’essa impugnata con motivi aggiunti).
Nelle more del giudizio, inoltre, è intervenuta la nuova disciplina introdotta dall’art. 199-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020) che, secondo la difesa dell’Autorità, modificando l’art. 16, L. n. 84/1994, avrebbe impedito il regime di autoproduzione e conseguentemente reso il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Di converso l’armatore, contestando l’interpretazione avversaria, deduceva il contrasto della novella legislativa con i principi costituzionali ed eurounitari.
Tuttavia, nonostante la delicatezza e la dichiarata controvertibilità della questione interpretativa sottesa alla predetta novella legislativa, il TAR Liguria si è dovuto arrestare a ragioni di carattere processuale caratterizzate da priorità logica. Il Collegio, infatti, ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso principale:
quanto all’irricevibillità per tardività, il TAR ha statuito che la nota del 2 maggio 2019 indicava in modo compiuto ed inequivoco i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che, conseguentemente, configurandosi essa quale provvedimento definitivo, avrebbe dovuto essere impugnata nel termine ordinario (ampiamente scaduto alla data di notifica del 6 dicembre 2019); quanto all’inammissibilità, il TAR ha sancito il carattere meramente confermativo della nota del 10 ottobre 2021, constatando quindi l’impossibilità di autonoma impugnazione (per analoghe ragioni è stato dichiarato inammissibile anche il ricorso per motivi aggiunti).
In conclusione il TAR Liguria, sulla scia della pregressa giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha bocciato l’autoproduzione del servizio di pilotaggio, nella necessità di arrestarsi a questioni di carattere processuale ha dato conferma all’indirizzo per cui l’autoproduzione del servizio di rizzaggio e derizzaggio è valida solo per singoli accosti programmati, così delineandosi una precisa direzione per un servizio fino ad oggi poco normato e che necessiterebbe di una interpretazione aggiornata e costituzionalmente “ragionata” alla luce della novella legislativa.

 

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