Il Consiglio di Stato afferma la natura di adeguamento tecnico-funzionale dei lavori alla Spezia
Studio Cuocolo per Assagenti – dalla Newsletter di Aprile
Lo scorso 14 marzo il Consiglio di Stato ha deciso la controversia che ha visto contrapposti la Onlus Associazione Verdi Ambiente Società da una parte e, dall’altra, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il Ministero dell’Ambiente. Il ricorso riguardava il nuovo progetto di adeguamento tecnico-funzionale destinato a riqualificare ed ampliare alcune zone del porto di La Spezia.
Le nuove opere riguardano, in particolare, due ambiti distinti, disciplinati dal Piano regolatore portuale approvato nel 2006. Per l’ambito n. 5, infatti, detto “Marina di La Spezia”, è prevista una riqualificazione destinata al recupero urbano, da realizzarsi tramite l’ampliamento del Molo Italia e la costruzione di un Nuovo Molo crociere. L’ambito n. 6, invece, detto “Porto mercantile”, è adibito alla funzione commerciale e al transito dei passeggeri, ed i lavori riguarderanno l’allargamento e il prolungamento del Molo Garibaldi.
Per poter approvare questo progetto, l’Autorità Portuale aveva presentato domanda di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale (V.i.a) al Ministero dell’Ambiente. In questo caso il Ministero, tuttavia, aveva esonerato da tale valutazione i lavori dell’ambito n. 6, ritenendoli un mero adeguamento tecnico-funzionale del Piano regolatore portuale, ai sensi della l.r. n. 9/2003. Erano invece sottoposte all’obbligo di V.i.a. le opere previste per l’ambito n. 5.
Contro questo provvedimento del Ministero la Onlus in questione aveva intentato ricorso, che in primo grado era stata rigettato dal Tar ligure. L’associazione aveva deciso di appellarsi al Consiglio di Stato, che con la sentenza in esame si è pronunciato definitivamente sulla vicenda.
Secondo la ricorrente tale progetto era da intendersi come una vera e propria variante al Piano regolatore portuale, perciò necessitante di V.i.a ai sensi del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, la ricorrente indicava anche altre irregolarità procedurali ed istruttorie come la mancata valutazione dell’inquinamento acustico e della necessaria bonifica dei fondali prima del dragaggio.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che l’intervento dell’ambito n. 6 fosse qualificabile come adeguamento tecnico-funzionale e ha pertanto rigettato l’interpretazione dell’associazione ricorrente, negandogli la qualifica di variante al Piano.
Inoltre, la ricorrente lamentava anche un altro aspetto: secondo la loro tesi, i lavori dell’ambito n. 6 dovrebbero servire a compensare la variazione delle funzioni dell’ambito n. 5 – traslando, di fatto, la funzione commerciale dalla Marina al Porto mercantile – e pertanto avrebbero dovuti esser realizzati successivamente a quelli dell’ambito n. 5. Ciò diventava impossibile se le opere dell’ambito n. 5 dovevano essere sottoposte a procedura di V.i.a. come stabilito dal Ministero, mentre le opere dell’ambito n. 6 potevano procedere senza tale verifica.
Il Consiglio di Stato ha negato questo rapporto di pregiudizialità tra i due ambiti, ritenendoli invece del tutto indipendenti. Pertanto, ha ritenuto non illogica la decisione di riservare a V.i.a. soltanto la parte di progetto che riguarda l’ambito n. 5.
In definitiva, il Collegio ha affermato che «le prescrizioni recate dal provvedimento […] non stravolgono l’assetto e la conformazione sostanziale del progetto» e che quindi il provvedimento del Ministero dell’Ambiente non ha carattere elusivo della disciplina sulla V.i.a.