Varchi doganali, Vado Ligure, TAR si pronuncia sulla discrezionalità nell’assegnazione del punteggio

Studio Cuocolo per Assagenti – dalla Newsletter di Marzo

Il TAR ligure si è espresso con sentenza del 28 febbraio riguardo un ricorso sorto in merito ad una gara d’appalto, relativa al progetto della Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure. L’opera, già prevista nel Piano Regolatore del porto di Savona-Vado (DCR n. 22 del 10 agosto 2005), comprende come noto lavori di varia natura, in relazione alle quali l’Autorità di Sistema ha bandito numerose gare d’appalto.
In particolare, il progetto in questione prevede la creazione di nuovi varchi doganali, oltre all’ampliamento della rete ferroviaria ed autostradale per migliorare la viabilità retroportuale dello snodo di Vado. Proprio con riferimento alla gara di appalto per la realizzazione del nuovo sistema di varchi doganali è sorto un contrasto davanti al TAR di Genova.
La gara in questione aveva come oggetto l’affidamento della direzione lavori, delle assistenze al collaudo, della contabilità e dell’assistenza al cantiere dei nuovi varchi doganali, già progettati con altra apposita gara. La modalità di gara scelta dall’Autorità di Sistema è stata la procedura ristretta d’urgenza, di cui all’art. 61, comma 6 del Codice degli Appalti, poiché la progettazione era già stata completata e si aveva la necessità di avviare i lavori il prima possibile.
Il ricorso è stato proposto dal Raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla società Granda Engineering contro l’Autorità di Sistema e nei confronti della controinteressata, la società Proiter S.r.l., risultata aggiudicataria dell’appalto.
La società Granda Engineering ha lamentato davanti al giudice amministrativo il modo in cui è stato assegnato il punteggio e con cui è stata formata la graduatoria definitiva, che l’ha vista sfavorita rispetto alla concorrente di pochi punti.
La questione sottoposta al TAR riguardava, in particolare, l’interpretazione del bando di gara e l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il problema è sorto con riferimento al peso da attribuire ai diversi parametri – quantitativi (il prezzo) e qualitativi – indicati dalla stazione appaltante ai fini dell’aggiudicazione.
In questo caso, il bando di gara e soprattutto la lettera di invito prevedevano che la selezione delle offerte dovesse essere articolata in due momenti: una prima valutazione doveva essere svolta dalla commissione, attribuendo un punteggio ad ogni singolo parametro e formando una graduatoria provvisoria.
In seguito, la commissione avrebbe dovuto eseguire una parametrazione della classifica così ottenuta, assegnando il punteggio massimo all’impresa prima in graduatoria e ricalcolando in maniera proporzionale tutti gli altri punteggi delle restanti imprese.
Questo secondo passaggio, nelle intenzioni della stazione appaltante, doveva servire per evitare distorsioni derivanti dalla semplice somma delle voci di punteggio. Tuttavia, questa seconda operazione non è stata svolta dalla commissione, che, al termine della prima fase, ha proceduto direttamente a stilare la graduatoria definitiva.
Secondo la ricorrente, questa mancanza avrebbe favorito in maniera esagerata la componente del prezzo a discapito della qualità, in violazione del bando di gara che invece privilegiava l’aspetto qualitativo.
Questa interpretazione è stata rigettata dal giudice amministrativo, che ha rilevato come nessun obbligo gravasse sull’Autorità di Sistema di procedere anche alla seconda parametrazione del punteggio, visto che questo secondo passaggio, sebbene contenuto nel bando di gara e nella lettera di invito, non era previsto come necessario.
In definitiva, quindi, il TAR ha respinto il ricorso, riconoscendo che le modalità di calcolo del punteggio e la formazione della graduatoria rientrano nell’ambito di discrezionalità di cui dispone la Stazione Appaltante nella redazione del bando di gara.
In altre parole, se è vero che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe servire a creare un equilibrio tra prezzo e qualità, è anche vero che il Codice degli Appalti assegna un margine di discrezionalità alla stazione appaltante. Secondo i giudici del TAR sembrerebbe che quest’ultima sia libera di graduare ogni parametro attraverso il rispettivo punteggio, facendo prevalere le ragioni di risparmio economico o quelle qualitative.
D’altro canto, sembra opportuno sottolineare che questa discrezionalità non può trasformarsi in incertezza per l’impresa che decide di partecipare alla gara. L’operatore economico, infatti e a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, dovrebbe essere posto in condizione di conoscere con esattezza se i parametri indicati siano «previsti come necessari dalla legge di gara» fin dalla pubblicazione del bando.

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