Nuovo Codice appalti: cosa cambia in materia di subappalto?
Lo scorso 19 aprile è entrato finalmente in vigore il nuovo testo del Codice degli Appalti, che ha recepito le direttive comunitarie e ha abrogato il vecchio Codice del 2006, apportando numerose novità volte a razionalizzare, semplificare, armonizzare e modernizzare le procedure di gara. Tra le principali novità merita di essere evidenziata la nuova normativa in materia di subappalto, che rispetto alla disciplina precedente, conferisce un più ampio potere discrezionale alla Stazione Appaltante e introduce una regolamentazione più dettagliata e precisa dei lavori affidati in subappalto. In particolare, secondo il nuovo art. 105 del Codice degli Appalti è possibile ricorrere al subappalto per una quota non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Diversamente, il precedente art. 118 del Codice degli Appalti fissava il limite del 30% unicamente per quanto riguardava le opere che ricadevano nella c.d. categoria prevalente dei lavori. Di non minore importanza è la nuova disposizione che prevede, nei casi di contratti di appalti, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione, l’indicazione, prima dell’affidamento dei lavori, di una terna di subappaltatori che si occuperanno delle opere. Inoltre, l’affidatario dell’appalto deve garantire che il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e deve adoperarsi a sostituire le imprese in caso di assenza dei requisiti prescritti. Infine, un’ulteriore novità attiene alle modalità di pagamento del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori per le prestazioni eseguite.
Precisamente, secondo quanto disposto dall’art. 105 del Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante è tenuta a corrispondere direttamente a quest’ultimi l’importo dovuto in tre specifici casi:
• quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o una piccola impresa;
• in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
• su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, l’art. 118 stabiliva che la Stazione Appaltante, al momento dell’indizione della procedura di gara, era tenuta a decidere il sistema di pagamento dei subappaltatori, specificandolo nel bando di gara.
Questa poteva optare per un pagamento diretto oppure, in alternativa, disporre che il pagamento fosse eseguito dall’appaltatore. Solo in caso di condizioni di liquidità finanziaria dell’affidatario accertate dalla Stazione Appaltante, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, si poteva derogare a quanto stabilito nel bando, ammettendo un pagamento diretto delle società. Il nuovo Codice degli Appalti, dunque, consente di ricorrere con più facilità al sistema del pagamento diretto, dato che la Stazione Appaltante è tenuta obbligatoriamente ad effettuare il pagamento dell’impresa subappaltatrice nei tre casi indicati, favorendo in tal modo le imprese subappaltatrici. Quest’ultimo punto costituisce una significativa innovazione, anche se si sono già registrate diverse critiche. In particolare, tra gli aspetti meno condivisi si può menzionare il limite del 30% entro cui è possibile ricorrere al subappalto. Ciò potrebbe comportare una limitazione della concorrenza, in quanto solamente le imprese che possiedono tutti i requisiti per svolgere in maniera autonoma tutti i lavori che sono oggetto dell’appalto possono presentare le offerte per partecipare alle gare. Di fatto, adottando questo stringente limite, si rischia di escludere dal mercato numerose piccole imprese, che, se mai volessero partecipare alla gara, sarebbero costrette a costituirsi in Ati.