Contratti Pubblici: ecco le principali novità introdotte dal Decreto di riforma della Pubblica Amministrazione
Il Decreto Legge n. 90 del 2014 sulla riforma della Pubblica Amministrazione, convertito con modificazioni in legge n. 114 del 2014, ha introdotto importanti novità in materia di contratti pubblici.
Tali innovazioni sono state ispirate da una duplice esigenza: da un lato, rafforzare il controllo sulla correttezza delle procedure di affidamento, onde evitare che si verifichino fenomeni di corruzione come quelli relativi a Expo 2015 e, dall’altro, rimuovere gli ostacoli che spesso impediscono alle imprese di portare a termine tempestivamente i lavori assegnati.
In primo luogo, quindi, con il Decreto 90/2014, il Governo ha soppresso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ossia il soggetto a cui era affidato il compito di vigilare sul rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara e sull’efficiente esecuzione dei contratti. Le competenze dell’Autorità sono state trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il cui ruolo è stato notevolmente rafforzato con l’introduzione di diverse misure ad hoc. Tra queste, particolarmente importante è l’art. 37, che ha introdotto l’obbligo per la stazione appaltante – in caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria – di trasmettere all’ANAC le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10% del valore originario del contratto, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento. In questo modo, il legislatore ha inteso rafforzare il controllo dell’ANAC sulla fase esecutiva del contratto, consentendole di valutare la regolarità delle varianti ed eventualmente di emanare i provvedimenti di propria competenza.
In secondo luogo, al fine di semplificare gli oneri formali nella partecipazione alle procedure di gara, nonché al fine di ridurre il contenzioso, l’art. 39 ha previsto che, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, il concorrente potrà integrare, pena l’esclusione dalla gara, la documentazione entro il termine che la stazione appaltante gli assegnerà (comunque non superiore a dieci giorni). In tal caso, tuttavia, è previsto a suo carico l’obbligo di corrispondere alla stazione appaltante una sanzione pecuniaria non superiore all’1% del valore della gara e comunque non superiore a 50.000€.
Infine, il legislatore ha introdotto all’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.) alcune misure finalizzate ad accelerare ulteriormente i giudizi in materia di appalti pubblici. In particolare, per effetto delle modifiche apportate all’art. 120, c. 6, c.p.a., il giudizio in materia di appalti deve in ogni caso essere definito con sentenza in forma semplificata entro 75 giorni dal perfezionamento della notifica del ricorso. Inoltre, al fine di contrastare l’abuso di ricorso al TAR, l’art. 41 ha previsto la possibilità, per il giudice, di condannare la parte soccombente, che abbia dedotto motivi manifestamente infondati, al pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate, oppure all’1% del valore del contratto, se superiore.