Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole sulla riforma dei titoli professionali da diporto

In data 12.10.2023 il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso dello schema di Regolamento volto alla modifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 “Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”.
La relazione ministeriale pervenuta dal MIT con nota del 31.08.2023 è stata esaminata dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimersi sulla “disciplina dei titoli professionali per il personale marittimo che presta attività su imbarcazioni e navi da diporto utilizzate a fini commerciali in attività di noleggio, su quelle utilizzate a fini esclusivamente lusori e sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172”.

Di seguito i principali passaggi del parere in commento:

  • “al fine di rendere il mercato del lavoro del diporto maggiormente competitivo e di aggiornare la normativa nazionale dei relativi titoli professionali, l’articolo 36-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (recante il codice della nautica da diporto), [..] ha previsto un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta su unità da diporto, ovvero il titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe. La disposizione prevede, altresì, che […] il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti modifichi la disciplina prevista dal decreto n. 121 del 2005, al fine di assicurare la piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con il nuovo titolo istituito.”;
  • “Lo schema di regolamento [..] risponde alle esigenze di settore legato alla stagionalità turistica e alla difficoltà, da parte delle società di charter, nel reperire personale marittimo idoneo all’imbarco per la navigazione nazionale su unità di piccole e medie dimensioni. Inoltre, si rende necessario rivalutare alcuni requisiti necessari al conseguimento dei titoli professionali, requisiti divenuti penalizzanti soprattutto con riferimento ai periodi di navigazione richiesti e alla tipologia di unità da diporto idonee all’imbarco ai fini del necessario addestramento”.;
  • Lo schema di regolamento è aderente all’evoluzione della normativa nazionale e internazionale intervenuta successivamente all’entrata in vigore del D.M. 121/2005;
  • “la previsione che stabilisce che il decreto è adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stata osservata”;
  • “Quanto alla decorrenza del provvedimento, l’articolo 2, comma 1, stabilisce che le disposizioni si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

A fronte di ciò il Consiglio di Stato ha concluso che “il provvedimento rispetta i contenuti della norma primaria e delle norme di riferimento in materia”, esprimendo, dunque, parere favorevole allo schema di regolamento.

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