PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICALE IL NUOVO D.L. ENERGIA: LE NOVITA’ CONTRO IL CARO BOLLETTE E LE MISURE VOLTE AL RILANCIO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Entrato in vigore il 2 marzo scorso per contrastare il “caro bollette” e rilanciare le politiche industriali, il D.L. 1° marzo 2022, n. 17 «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» prevede misure volte, da un lato, a calmierare in tempi brevi il “caro bollette” attraverso aiuti a imprese e famiglie, e, dall’altro, ad impedire il sorgere di una nuova crisi analoga a quella in corso, attraverso l’aumento della produzione di energia nazionale.

Sul «caro bollette» il Decreto Energia proroga le misure già in vigore fra cui:

  1. l’annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (art.1);
  2. l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (art. 1);
  3. la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas per le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (art. 2);
  4. il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso di famiglie numerose (art. 3) e il credito d’imposta per le imprese energivore (art. 4)

Il decreto introduce, inoltre, un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese gasivore (art. 5).

Relativamente alle energie rinnovabili, il decreto promuove la semplificazione burocratica, specialmente per il fotovoltaico e per l’energia eolica in mare (cd impianti off-shore), favorendo, per quanto possibile, lo sfruttamento della green-energy.

In particolare, per incentivare il ricorso al fotovoltaico è previsto che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici sia considerata intervento di manutenzione ordinaria, non abbisognando, pertanto, di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso (art.9).

Tuttavia, occorre segnalare invece che, con riferimento al fotovoltaico in area agricola, l’accesso agli incentivi per gli impianti  agrovoltaici sarà consentito esclusivamente laddove tali  impianti occupino una superficie complessiva non superiore  al  10 % della superficie agricola aziendale(art. 11).

Riguardo agli impianti geotermici, si prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro della Transizione ecologica stabilisca le prescrizioni per la posa in opera delle sonde geotermiche destinate al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione elettrica, individuando i casi in cui applicare la procedura abilitativa semplificata e quelli in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a patto che l’impianto in questione abbia una potenza inferiore a 2 MW e sia ciclo chiuso (art.15).

Quanto agli impianti off-shore, il decreto amplia l’autorizzazione unica rilasciata dallo Stato non solo all’impianto ma anche alle opere per la connessione alla rete, modificando, altresì, alcuni passaggi dell’art. 23 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee) includendo anche “aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore” e dell’art. 22 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, inserendo dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee» anche «ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale» (art. 13).

Per la produzione di energia solare su edifici pubblici, il decreto amplia la lista delle aree ritenute idonee per le installazioni di impianti a fonti rinnovabili, tra cui vengono a essere ricompresi anche i siti e gli impianti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, applicando a questi le stesse procedure autorizzative specifiche già definite per le aree idonee (art. 18).

Lo stesso vale anche relativamente ai beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero della difesa, il quale può affidarli in concessione o utilizzarli direttamente, in tutto o in parte «allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale» (art.19).

Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene sui settori automotive (art. 22) e microprocessori (art. 23), particolarmente interessati da grandi trasformazioni, stanziando per entrambi fondi pluriennali fino al 2030.

Infine, il decreto prevede stanziamenti a favore delle Regioni, per far fronte alle maggiori spese dovute alla crisi Covid-19, e ai Comuni a titolo di parziale ristoro per l’aumento dei costi dell’ l’illuminazione.

 

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