Perimetrazione di aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra: per il TAR Toscana si tratta di una semplice presunzione

Il TAR Toscana, sez. III, con sentenza 31 dicembre 2021, n. 17127, è tornata sull’annoso problema della possibile collocazione di impianti fotovoltaici in zone c.d. non idonee.

In particolare, il ricorrente adiva il TAR al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento adottato dalla Regione Toscana di diniego al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza massima pari a 5.872 kW nel Comune di Grosseto.

Il predetto diniego si fondava sul fatto che, l’impianto in progetto, sarebbe stato localizzato in un’area qualificata come non idonea ai sensi dell’art. 7 della L.R. toscana n. 11 del 2011, in quanto ricadente nella perimetrazione DOP/IGP (aree a denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta).

Il ricorrente, riprendendo anche i principi enunciati dalla sentenza TAR Toscana, sez. III, 13 gennaio 2015 n. 36 in un caso analogo, sosteneva che la Regione avrebbe dovuto indagare sull’effettiva natura del sito di progetto e, solo se del caso, dichiararne l’inidoneità.

In altri termini, il ricorrente sosteneva che l’inclusione, nel perimetro delle aree DOP/IGP, dell’area indicata per la realizzazione del progetto non comportasse quale automatico effetto l’impossibilità di realizzare l’intervento.

Sulla scorta di tale tesi,, il provvedimento di diniego avrebbe dovuto essere rilasciato solo all’esito di apposita istruttoria, volta a verificare le concrete caratteristiche del sito di interesse, e, nel caso de qua, la concreta presenza, in loco, di coltivazioni agro-alimentati di pregio.

Il TAR ha accolto in parte il ricorso.

Il Collegio, dopo aver evidenziato come effettivamente, dalla documentazione in atti, risultava che l’area interessata dal progetto fosse inclusa tra quelle DOP/IGP, dichiarate non idonee ai sensi dell’art. 7 della L.R. toscana n. 11 del 2011, ha affrontato il tema della valenza di tale classificazione.

Fatta una breve ricostruzione della normativa vigente (segnatamente rappresentata dal D.Lgs. n. 387 del 2003 e dalle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – approvate con D.M. 10 settembre 2010), il TAR ha statuito che siffatta perimetrazione dà semplicemente luogo ad una presunzione di inidoneità delle aree interessate.

In altri termini, la collocazione dell’impianto da progettare in area non idonea non vieta in assoluto la localizzazione in essa di impianti, bensì è sintomo di “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione“.

Pertanto, spetterà alla parte interessata alla realizzazione del progetto superare tale presunzione poiché la collocazione dell’area indicata per la realizzazione del progetto in area c.d. non idonea non esonera l’amministrazione dal verificare in concreto la compatibilità dell’impianto con l’area stessa.

Semmai, si avrà una attenuazione degli oneri istruttori e motivazionali gravanti sull’amministrazione nella misura in cui l’indagine sulle caratteristiche dell’area e sugli interessi da tutelare è stata già effettuata con l’atto di programmazione generale (rimanendo perciò da indagare solo le caratteristiche dello specifico progetto), che tra l’altro viene qualificato dal TAR come atto privo di efficacia lesiva immediata e, dunque, suscettibile di impugnazione anche a notevole distanza di tempo dal momento della sua adozione.

Fermo quanto sopra, tuttavia il TAR ha sottolineato come il provvedimento di diniego debba essere motivato in modo puntuale, non essendo sufficiente far riferimento all’utilizzo “criteri omogenei per l’intero territorio regionale“.

In conclusione, il TAR, sulle orme della propria precedente sentenza n. 36/2015, ha ribadito la sua apertura alla collocazione anche in aree non idonee di impianti fotovoltaici.

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