Concessioni balneari: all’Adunanza Plenaria la disapplicazione della proroga automatica
In data 24 maggio 2021 il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio decreto, ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione riguardante la proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Rilevato che la questione in parola riveste una particolare rilevanza economico-sociale per il Paese, affinchè sia
garantita l’uniformità applicativa e la certezza del diritto, il Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza le seguenti
questioni:
a) «se sia doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-
ricreative; in particolare, se, per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato membro sussista, o no, l’obbligo di disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell’Unione europea e se detto obbligo,
qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti
pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati, nonché se, nel caso di direttiva self-excuting, l’attività
interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della fonte sia riservata
unicamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi di amministrazione attiva»;
b) «nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in adempimento del predetto obbligo
disapplicativo, l’amministrazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento
emanato in contrasto con la normativa dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché se, e in quali casi, la circostanza che sul
provvedimento sia intervenuto un giudicato favorevole costituisca ostacolo all’annullamento d’ufficio»;
c) «se, con riferimento alla moratoria introdotta dall’art. 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta moratoria non risulti
inapplicabile per contrasto col diritto dell’Unione europea, debbano intendersi quali «aree oggetto di concessione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» anche le aree soggette a
concessione scaduta al momento dell’entrata in vigore della moratoria, ma il cui termine rientri nel disposto
dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».