Corte di giustizia dell’Unione Europea: una normativa nazionale può modificare il regime di sostegno per la realizzazione di impianti fotovoltaici

 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza datata 15 aprile 2021, si è espressa circa la compatibilità dell’articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014, attuato con decreti ministeriali del 16 e del 17 ottobre 2014, che prevede una rimodulazione degli incentivi per gli impianti con potenza superiore a 200 kW, con il diritto dell’Unione europea.

Secondo la Corte,” l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28 e gli articoli 16 e 17 della Carta, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti”.

In conclusione, gli operatori economici che siano stati beneficiari di incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici potranno vedersi legittimamente ridurre gli importi già previsti ma non ancora dovuti in quanto non può dirsi realizzata alcuna lesione del loro legittimo affidamento.Invero,la CGUE ricorda che il decreto legislativo n. 28/2011, indicava “ sin dall’inizio a operatori economici prudenti e avveduti che il regime di incentivi applicabile agli impianti solari fotovoltaici poteva essere adattato, o addirittura soppresso, dalle autorità nazionali per tener conto dell’evoluzione di determinate circostanze”.

Tuttavia, va ricordato che in concreto spetterà al giudice di rinvio valutare il rispetto del legittimo affidamento da parte della normativa italiana, servendosi delle indicazioni fornite dalla suddetta pronuncia. Pertanto non è escluso che l’art.26 D.L. 91/2014 non venga poi applicato dai giudici nazionali.

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