Per il TAR Piemonte anche gli agenti marittimi sono tenuti al pagamento del contributo ART

di Studio Cuocolo – dalla Newsletter di Assagenti Aprile 2021

 

Il Tribunale amministrativo per il Piemonte (Sezione Seconda), con sentenza 15 aprile 2021 n. 394, è tornato nuovamente ad affrontare la questione circa la sussistenza dell’obbligo di pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’art. 37, comma 6, del d.l. n. 201/2011 da parte di soggetti operanti in ambito portuale (sullo stesso tema si veda anche la newsletter di dicembre). Nella specie, la questione riguardava l’obbligatorietà o meno di corrispondere il contributo ART da parte di una società che svolge attività agenziale e di raccomandatario marittimo per conto della capogruppo.
Secondo la ricorrente, la competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti si estenderebbe solo ai “servizi di trasporto nazionali e locali regolati o connotati da oneri di servizio pubblico” in cui  non rientrerebbero né le attività di agenzia e raccomandazione marittima né i servizi di trasporto di merci via mare, che si caratterizzano invece come mercati liberi e aperti all’ingresso di altri operatori privati, in cui l’ART non ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali.
Il TAR ha tuttavia declinato la ricostruzione operata dalla ricorrente.
In particolare, il giudice amministrativo ha ricordato che, con il d.l. 28 settembre 2018 n. 109, il legislatore ha proceduto a riformare l’art. 37, comma 6, estendendo l’ambito di applicazione del suddetto contributo a “tutti gli operatori economici operanti nel settore del trasporto”.
Di fatto, il TAR Piemonte ha recepito le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato secondo cui la riforma ha dato vita ad “un oggettivo ampliamento della platea delle imprese tenute alla contribuzione”, per cui la contribuzione non è più posta esclusivamente a carico dei soggetti gestori ma viene a ricadere anche sui meri operatori economici (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 08/02/2021, n.1140).
Inoltre, il TAR ha ritenuto sussistente anche l’ulteriore presupposto previsto dal novellato art. 37, comma 6, lett. b) per la soggezione al contributo, ovverosia l’esercizio da parte di ART di competenze regolatorie nel mercato di riferimento. Secondo la ricostruzione del TAR Piemonte, infatti, tale presupposto sarebbe soddisfatto dall’adozione delle delibere n. 40/2017 e n. 57/2018, con cui nello specifico l’ART ha proceduto all’approvazione dell’Atto di regolazione recante “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”.
Pertanto, il tribunale ha respinto il ricorso affermando che anche le agenzie marittime sono tenute al pagamento del contributo e ai relativi obblighi dichiarativi, pur persistendo sempre “una soglia di esenzione per le imprese di trasporto con fatturato fino a 3 milioni di euro, per cui il versamento non è dovuto per importi contributivi che risultassero pari o inferiori a 1.800 euro”.
Eccezion fatta per le imprese con le suddette qualità, pertanto, in considerazione della crisi economica e finanziaria dovuta alla pandemia COVID-19, il contributo per l’anno 2021 dovrà essere versato in misura pari a un terzo dell’importo entro e non oltre il 30 aprile 2021; i due terzi residui entro e non oltre il 29 ottobre 2021. Ciò a meno che la sentenza del TAR Piemonte sia riformata in sede di appello o intervengano altre sentenze di segno opposto.

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