di Studio Cuocolo
Nella sentenza n. 46 del 2021, depositata il 23 marzo 2021, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul contenuto delle misure compensative che, ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 387/2003 e delle Linee guida di cui al DM 10/09/2010, possono essere previste a favore dei Comuni in sede di rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Nel respingere la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato relativamente alla sanatoria delle misure di compensazione meramente patrimoniali contenute nelle convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore delle Linee guida del 2010, prevista dalla L. 145/2018, la Corte ha formulato alcune considerazioni rilevanti anche per le convenzioni stipulate successivamente a tale data.
In particolare, il passaggio più rilevante è quello in cui la Corte afferma che, a seguito dell’entrata in vigore delle Linee guida del 2010, non sono più «possibili né accordi bilaterali direttamente tra Comune (o, più in generale, ente locale) e operatore economico, né misure compensative esclusivamente monetarie, ossia solo per equivalente, dovendo essere invece “a carattere non meramente patrimoniale” e quindi almeno miste, in parte specifiche e in parte per equivalente, e con il tetto massimo pari al tre per cento dei proventi, nonché convenute esclusivamente in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica».
In altre parole, quindi, la Corte, pur ribadendo il divieto di misure di compensazione a contenuto meramente patrimoniale, ammette la possibilità di prevedere misure compensative miste, ovvero in parte volte a realizzare interventi di riequilibrio ambientale degli impatti negativi derivanti dalla localizzazione dell’impianto e, per la restante parte, di tipo monetario.
Altro elemento rilevante è che la Corte ribadisce il divieto, per la conferenza di servizi, di demandare l’individuazione delle misure di compensazione ad un accordo tra ente locale ed operatore economico, in considerazione del fatto che le misure compensative devono essere «definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali, ma non possono essere fissate unilateralmente da un singolo Comune».
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