Le principali novità del decreto Semplificazioni per il settore portuale

Studio Cuocolo per Assagenti – dalla newsletter di settembre 2020

Il 14 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. “Decreto Semplificazioni”).
Per quanto di specifico interesse per il settore portuale, il testo coordinato del Decreto Semplificazioni ha approvato diverse modifiche, intervenendo sul contenuto della Legge n. 84/1994.
Specificatamente, l’art. 48 del Decreto ha previsto un regime semplificato per l’individuazione dei beni da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio, sia prevedendo che il vincolo possa essere disposto direttamente nell’ambito del piano regolatore portuale, sia stabilendo, qualora l’opera pubblica non sia già prevista dal piano regolatore portuale, che il vincolo possa essere disposto nell’ambito di una conferenza di servizi.
Ulteriore semplificazione concerne la dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici con riguardo agli adeguamenti tecnico funzionali nelle aree portuali. Questi ultimi adeguamenti sono ora adottati, solo con riferimento alle aree destinate a funzioni di interazione porto-città, dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. Il successivo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si esprime entro quarantacinque giorni decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale è ora soggetto al silenzio assenso. In alter parole, decorso il predetto termine, il parere si intende comunque espresso positivamente. Tale ipotesi non era prevista dal testo previgente della norma.
Infine, viene soppresso l’atto di approvazione dell’adeguamento tecnico funzionale da parte della regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall’adeguamento medesimo.
L’art. 48 ha, altresì, semplificato la procedura per l’accertamento di conformità urbanistico-edilizia delle opere pubbliche portuali, prevedendo che lo stesso avvenga nell’ambito della stessa procedura prevista per gli adeguamenti tecnico funzionali, nel caso in cui l’approvazione del progetto comporti modifiche plano-batimetriche al piano regolatore portuale mentre, nel caso di assenza di modifiche plano-batimetriche, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto disciplinato dall’art. 27 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In tal caso, l’accertamento di conformità di cui trattasi sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti (atti di intesa, pareri, titoli abilitativi anche edilizi, autorizzazioni e nulla osta) previsti da leggi statali e regionali.
Ulteriori norme di semplificazione concernono la ridefinizione del perimetro dei siti d’interesse nazionale che ricadono nel perimetro delle Autorità di sistema portuale. Nel decreto si prevede infatti che, se la ridefinizione del perimetro del sito rientra nella competenza di un’Autorità di Sistema Portuale, la richiesta di ridefinizione del perimetro possa essere formulata anche dalla stessa Autorità, invece che dal Ministero dell’Ambiente, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi.
Un’altra interessante novità è quella relativa alla modifica l’articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente il finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale. In particolare, è prevista un’autorizzazione di spesa pari a 5 Milioni di Euro a decorrere dall’anno 2020 per finanziare le attività connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese, con particolare attenzione ai porti, interporti e piattaforme logistiche, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi del Mezzogiorno.
Meritano infine di essere sottolineate le modifiche introdotte rispetto alla disciplina delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all’art.1, commi 61 – 66 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205: il Decreto Semplificazioni ha infatti introdotto la possibilità di istituire una seconda ZLS per regione previsto originariamente, qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell’ambito di una di tali Autorità ricadano scali siti in regioni differenti. Tale innovazione è di specifico interesse per i porti liguri, aprendo la strada all’istituzione di una ZLS anche per il porto di La Spezia- Marina di Carrara, oltre a quella già in corso di istituzione per il porto di Genova – Savona.

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