Le Autorità di Sistema Portuale sono “imprese” ai sensi della normativa antitrust

Studio Cuocolo per Assagenti – dalla Newsletter di Ottobre

Con una recente sentenza, per la prima volta un tribunale italiano ha definito l’Autorità di Sistema Portuale una “impresa” ai sensi della normativa antitrust.
Si tratta di una pronuncia che, in linea con quanto di recente affermato dalla Commissione europea nella decisione sugli aiuti di Stato in ambito portuale, mette in discussione la tradizionale classificazione giuridica delle Autorità portuali. Queste ultime, infatti, in forza della L. n. 84/94, sono state qualificate come enti pubblici non economici con compiti di regolazione, ovvero preposti all’esercizio di poteri autoritativi nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico e, conseguentemente, estranei allo svolgimento diretto delle attività portuali.
La sentenza in commento trae spunto da una richiesta avanzata all’Autorità di Sistema da una società titolare di una concessione demaniale nel Porto di Genova. In particolare, la società aveva chiesto all’Autorità la realizzazione, da parte di quest’ultima, di alcune opere strutturali ritenute fondamentali. Detta istanza è stata tuttavia disattesa a favore di un’altra richiesta avanzata da un operatore concorrente, titolare di una concessione gemella in un terminal attiguo.
Da qui l’inizio della causa davanti al Tribunale di Genova, nella quale si sono confrontate due posizioni contrapposte. Da una parte quella della società terminalista, secondo cui l’Autorità di Sistema doveva ritenersi una vera e propria impresa in posizione dominante sul mercato delle infrastrutture portuali. In base a questa ricostruzione, la società attrice quindi riteneva che, negando la sua istanza a favore di quella della controinteressata, l’Autorità avesse alterato le condizioni di concorrenza tra le due società. Dall’altra parte l’Autorità di Sistema replicava di avere agito quale “ente regolatore” e quindi al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa.
Il Tribunale di Genova, come già accennato, ha accolto la tesi della società attrice, valorizzando, in particolare, le nozioni di impresa e di attività economica così come delineate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e della Corte di Giustizia.
In particolare, la sentenza in commento ha individuato nell’«esercizio organizzato e durevole di un’attività economica sul mercato» l’elemento caratterizzante la nozione di impresa, ai sensi della normativa antitrust, a prescindere dalla qualificazione formale (pubblica o privata) attribuita alle AdSP dall’ordinamento nazionale. In altre parole, secondo il Tribunale, lo status di impresa dipende esclusivamente dal tipo di attività che il soggetto svolge e dal modo in cui siffatta attività si esplica sul mercato.
La sentenza si è poi soffermata sul rapporto tra l’esercizio di pubblici poteri e l’attività imprenditoriale dell’Autorità. Il giudice, in particolare, in continuità con la giurisprudenza europea, ha ritenuto che l’esercizio di pubblici poteri non osti al fatto che l’ente possa altresì essere considerato un’impresa. Più precisamente, l’Autorità di Sistema deve essere considerata un “ente pubblico” quando esercita le proprie prerogative di pubblico potere; mentre assume la qualifica di “impresa” quando svolge attività economica, ossia quando offre beni o servizi sul mercato.
Il problema, evidentemente, è stabilire quali attività rientrino nell’esercizio di pubblici poteri e quali, invece, costituiscano attività di impresa, in considerazione della nozione di impresa avallata dalla Corte di Giustizia Europea (tra le tante, v. causa C-41/90 Höfner/Macroton GmbH).
Sul punto, il Tribunale di Genova si è conformato all’orientamento della Commissione Europea che, nel 2018, aveva ritenuto che l’attività di rilascio di concessione demaniali a fronte di un pagamento del canone, svolta dall’Autorità di Sistema Portuale, fosse da considerarsi attività di impresa.
Questa sentenza, in definitiva, segna un passaggio importante nel processo di ripensamento della natura giuridica delle Autorità portuali, alla luce della normativa europea in materia di concorrenza. Tuttavia non è ancora detta l’ultima parola, dato che da un lato l’Italia ha impugnato la decisione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato dinanzi alla Corte di Giustizia; e, dall’altro, la sentenza del Tribunale di Genova sarà verosimilmente impugnata davanti alla Corte di Appello.

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