TAR Napoli: l’Autorità Portuale deve risarcire i danni da mancato dragaggio
Studio Cuocolo per Assagenti – dalla Newsletter di Agosto
Con sentenza pubblicata il 20 luglio 2016, il TAR della Campania ha accolto il ricorso proposto da Co.na.te.co. s.p.a. (Consorzio napoletano terminal containers) contro l’Autorità Portuale di Napoli, condannando quest’ultima a risarcire il danno derivante dalla mancata esecuzione dei lavori di dragaggio nel porto di Napoli.
Co.na.te.co., concessionario di alcuni ormeggi nel porto di Napoli, nel 2014 si era rivolta al TAR Campania lamentando di aver subito ingenti danni, a causa dell’inattività dell’Autorità Portuale. L’Amministrazione, secondo la ricorrente, era colpevole di non avere realizzato le operazioni di rimozione dei sedimenti formatisi sui fondali marini, necessarie per consentire alle grandi navi portacontainer, con pescaggio superiore a 12 metri, di approdare presso gli ormeggi oggetto di concessione. Di qui la richiesta di condannare l’Autorità Portuale a risarcire il danno emergente (costi sostenuti per far fronte al ridotto pescaggio) e il lucro cessante (perdita di giro d’affari, attuale e futura), per un totale di quasi 40 milioni di euro.
Il TAR Campania da un lato ha riconosciuto la responsabilità dell’Autorità Portuale di Napoli e, dall’altro lato, ha ridimensionato le pretese economiche della ricorrente.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il giudice amministrativo ha riconosciuto che la normativa vigente, dettata dagli artt. 5 e ss. della legge n. 84 del 1994, pone in capo all’Autorità Portuale un vero e proprio obbligo di provvedere agli interventi di escavazione dei fondali marini al fine di assicurare la navigabilità e consentire, quindi, al concessionario «l’adeguato utilizzo della zona demaniale assegnatagli mediante la gestione dell’attività di terminal containers».
Tale obbligo, nel caso di specie, era stato violato, dato che l’Autorità Portuale di Napoli non aveva ovviato «alle problematiche di pescaggio e di navigabilità portuale, e, quindi, di riduzione della capacità ricettiva delle banchine in concessione rispetto alle navi portacontainers di nuova generazione». Di conseguenza, il TAR Campania ha condannato l’AP a risarcire il danno subito dal terminalista.
Per quanto riguarda, però, la quantificazione del danno, il TAR ha ridimensionato sensibilmente le pretese del ricorrente.
In primo luogo, i magistrati napoletani hanno affermato che tra Autorità Portuale e concessionario non si può configurare, con riferimento ai dragaggi, un rapporto paritetico. L’Autorità Portuale, infatti, nello svolgimento delle attività di dragaggio dei fondali marini, non deve tendere solo allo sviluppo dei traffici in area portuale, ma deve altresì assicurare la tutela dell’ambiente marino, in particolare quando – come nel caso del porto di Napoli – l’area in questione sia qualificata d’interesse nazionale. In considerazione di ciò, il TAR ha ridotto equitativamente il danno risarcibile del 50%.
In secondo luogo, il TAR campano ha escluso la risarcibilità del danno emergente, in quanto il ricorrente non ha provato che i costi sostenuti dal concessionario per l’acquisto di nuove gru, ecc., fossero collegati agli inconvenienti dovuti al ridotto pescaggio in prossimità dell’ormeggio.
Infine, il giudice amministrativo ha ritenuto che il concessionario non fosse, a sua volta, esente da colpe. Secondo il TAR, infatti, il danno sarebbe stato minore, se il terminalista si fosse attivato prima, azionando strumenti giurisdizionali propulsivi per reagire all’inerzia dell’amministrazione. Viceversa, avendo aspettato anni – salvo poi agire per chiedere il risarcimento del pregiudizio subito – secondo i giudici, la società ha concorso almeno in parte a causare il danno.
In conclusione, l’Autorità portuale di Napoli è stata condannata a risarcire a Co.na.te.co. un danno molto inferiore (circa il 5%) rispetto a quanto inizialmente richiesto dalla società. Ciò nonostante, rimane l’importanza del principio affermato dal TAR della Campania, per cui se un’Autorità portuale non esegue tempestivamente i dragaggi, deve risarcire i danni subiti dai concessionari in termini di riduzione del giro d’affari. Tale principio, soprattutto se esteso anche alle altre opere infrastrutturali portuali, è destinato ad avere un forte impatto sui rapporti tra le neonate Autorità di Sistema Portuale e i concessionari.