Il potere di “soccorso istruttorio” nelle procedure di gara (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3663 del 14/7/2014)
Nelle procedure di gara, particolare importanza riveste l’art. 46, comma 1 del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006), il quale disciplina il cosiddetto soccorso istruttorio, prevedendo che «le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati».
Il comma 1 bis dell’art. 46 introduce il fondamentale principio di tassatività delle cause di esclusione stabilendo che «la stazione appaltante esclude i concorrenti soltanto nei casi previsti dalla legge e nelle ipotesi elencate nella disposizione» e prevedendo che «i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione ed in caso contrario, tali prescrizioni sono nulle».
La norma sul soccorso istruttorio deve essere interpretata, tenendo presente le indicazioni fornite dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 2014, nel senso che devono essere ben separati i concetti di regolarizzazione documentale, consistente nel completare dichiarazioni o documenti già presentati ed ammessa, per i soli requisiti generali, al fine assicurare il principio della massima partecipazione, e di integrazione documentale, consistente nell’introdurre nel procedimento nuovi documenti e, pertanto, vietata per garantire il principio della parità di trattamento.
In presenza di clausole ambigue, tuttavia, è possibile il soccorso istruttorio anche mediante integrazione documentale.
Le prescrizioni contenute nel bando di gara che contengono clausole contrarie alla suddetta norma imperativa, così interpretata, devono ritenersi nulle, in quanto creano una causa di esclusione non consentita dalla legge.