Con il termine “End of Waste” si intende il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere considerato come tale e, a seguito di procedure di recupero, viene reinserito all’interno del mercato acquisendo nuovamente lo status di prodotto. Le origini di questo processo sono rintracciabili all’interno della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, per la quale:

un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

  1. a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
  2. b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  3. c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
  4. d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”

Il concetto è stato trasposto all’interno del nostro ordinamento mediante il D.lgs. n. 152/2006 e, ad oggi, per l’effetto dell’attuazione dell’art. 184-ter comma 2 del medesimo decreto, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha adottato il D.M. 127/2024 in cui ha stabilito i criteri in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero.  Infatti, sono proprio i rifiuti “da costruzione e demolizione” ad assumere particolare rilevanza in Italia, dove il settore che ha maggiore incidenza sul totale dei rifiuti speciali generati è proprio quello edile.

Il Decreto, entrato in vigore il 26 settembre scorso, ricalca quasi completamente la struttura del previgente D.M. 152/2022, abrogandolo, in un’ottica di miglioramento e di facilitazione delle procedure di riciclo, nonché stabilendo espressamente i criteri e gli scopi per i quali il rifiuto possa essere reintrodotto nel mercato sottoforma di “aggregato recuperato”.

La nuova disciplina prevede un sistema di gestione del rifiuto che investe, in via preliminare, il produttore del rifiuto della responsabilità di redigere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR), nonché di attribuire allo stesso il corretto codice identificativo e di segnalarne le caratteristiche di pericolo.

Spetta invece al produttore dell’aggregato recuperato l’obbligo di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà, il rispetto dei criteri che il D.M. stabilisce affinché il rifiuto possa effettivamente cessare di essere qualificato come tale. La dichiarazione ai sensi dell’art. 5 deve essere notificata alle Autorità competenti entro sei mesi dalla data di produzione del lotto aggregato e, comunque, entro la data di uscita dello stesso dall’impianto di trasformazione.

Il D.M., oltre ad offrire dettagliate indicazioni circa la corretta qualificazione dei rifiuti oggetto della procedura, fornisce anche supporto diretto ai produttori mettendo a disposizione, ad esempio, il modello della dichiarazione da notificare alle Autorità e di cui deve essere conservata una copia, anche in formato elettronico, per un periodo di cinque anni dalla data di invio (cfr. Allegato 3 al D.M. 127/2024).

Al fine di permettere le opportune verifiche di conformità e di veridicità della suddetta dichiarazione notificata, è previsto l’ulteriore obbligo a carico del produttore dell’aggregato di conservare – all’interno dell’impianto di produzione o presso la sua sede legale – un campione di lotto di aggregato per un periodo di un anno dalla data di invio della dichiarazione. Tale obbligo non sussiste qualora il produttore sia un’impresa registrata ai sensi del Reg. 1221/2009/CE, ovvero un’impresa in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Affinché il regolamento possa contemperare al meglio le esigenze di tutela ambientale e quelle del settore edile, il MASE ha disposto un periodo di monitoraggio della durata di 24 mesi dall’entrata in vigore del D.M. 127/2024 per valutarne l’adeguatezza e l’efficienza. Inoltre, i produttori degli aggregati recuperati avranno tempo fino al 25 marzo 2025 per presentare alle Autorità competenti un aggiornamento della comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006.

In definitiva, l’End of Waste è un principio normativo che si inserisce nella complessa trama delle iniziative volte a realizzare un futuro più sostenibile, dove le risorse vengono trattate in armonia con il principio di economia circolare e di riutilizzo dei beni. Con l’attuazione di queste misure, il Paese si dirige verso un futuro più verde e sostenibile, in cui i materiali di scarto vengono valorizzati invece che essere considerati semplici rifiuti. La sfida ora è implementare queste politiche in modo efficace coinvolgendo attivamente i cittadini e le imprese.