La vendita dei farmaci di fascia C soggetti ad obbligo di prescrizione medica resta un’esclusiva delle farmacie

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 216 del 18/07/2014, ha dichiarato “non fondata” la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 223 / 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, «nella parte in cui non consente alle parafarmacie la vendita di medicinali di fascia C ( tra i quali rientrano, ad esempio, gli antidolorifici, gli antidepressivi, gli antinfiammatori) soggetti a prescrizione medica».

Tale norma, secondo i giudici, non pone problemi di compatibilità con la Costituzione, poiché ha come fine la tutela del diritto alla salute: infatti, la totale liberalizzazione dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica e il cui costo è a totale carico del cittadino, potrebbe determinare sul territorio un aumento delle parafarmacie, le quali non sono soggette, al contrario delle farmacie, ad un sistema di pianificazione territoriale (quella che si chiamava “pianta organica”) ideato a garanzia della tutela della salute dei cittadini, con conseguente venir meno dell’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tar Calabria, sede Reggio Calabria, con ordinanza n. 180/2012, nell’ambito di un ricorso proposto da una farmacista abilitato all’esercizio della professione farmaceutica nonché titolare di una “parafarmacia” avverso i provvedimenti con cui l’ASL di Reggio Calabria e il Ministero della Salute le avevano negato l’autorizzazione alla vendita di farmaci soggetti a prescrizione medica di fascia C.

Il Tar richiama la normativa in materia di vendita di farmaci ed in particolare l’art. 32 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il quale nel consentire la vendita dei farmaci di fascia C non soggetti a prescrizione medica nelle parafarmacie, demanda a un D.M. del Ministero della salute del18 aprile 2012, il compito di individuare un elenco di farmaci di fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie.

Sul tema si è recentemente pronunciata anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, decisione n. 159 del 5/12/2013, a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal Tar Lombardia il 2/4/2012 con cui è stato chiesto di verificare se la normativa italiana che vieta di distribuire nelle parafarmacie i farmaci di fascia C soggetti a ricetta medica osti al principio di libertà di stabilimento previsto dall’art. 49 TFUE. I giudici si sono espressi in senso negativo, rilevando che la restrizione è giustificata da una ragione imperativa di interesse generale ossia il perseguimento, da parte del legislatore nazionale, dell’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, rientrante nel generale obiettivo di tutela della salute.

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