Consiglieri comunali: diritto di accesso agli atti e diritto alla riservatezza (Tar Napoli, sentenza n. 4004 del 17/07/2014)

I consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, hanno diritto di accedere a tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento del loro mandato e ciò non solo al fine di permettere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione ma anche, e soprattutto, al fine di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio comunale e di promuovere, nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative a essi spettanti.

Nel caso di consiglieri di minoranza, in particolare, il diritto di accesso è utile ai fini dell’espletamento dei compiti di controllo dell’operato della maggioranza, attribuiti dalla legge e, ad esempio, dall’art. 44 del D.lgs. 267/2000.

In particolare, il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata né possono essere opposti all’accesso i diritti alla privacy, essendo il consigliere, in ogni caso, vincolato al segreto d’ufficio.

Come evidenziato da giurisprudenza costante, il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali ha una base diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini poiché, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese (art. 22 legge 241/90), quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali e decisionali dell’ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sezione quinta, 8 settembre 1994, n. 976).

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