Smaltimento delle navi

Lo smaltimento della Costa Concordia potrebbe aprire per il porto di Genova scenari positivi non solo – come è ovvio – nel breve periodo da un punto di vista industriale ed occupazionale, ma anche nel lungo periodo, trasformando Genova in un polo all’avanguardia nel Mediterraneo per lo smaltimento ed il riciclaggio delle navi.

Il tema dello smaltimento delle navi è un argomento molto delicato, che a lungo le istituzioni nazionali e comunitarie hanno preferito nascondere sotto il tappeto, piuttosto che affrontare apertamente. Attualmente si stima che, ogni anno, circa un milione di tonnellate di navi battenti bandiere europee venga smantellato nelle spiagge del sud-est asiatico, in assenza delle più elementari garanzie ambientali e sanitarie.

Le ragioni di questo lungo viaggio sono evidenti: il basso costo della manodopera e le scarse – se non nulle – prescrizioni ambientali rendono queste operazioni decisamente più convenienti rispetto ad uno smaltimento “in regola”, conforme cioè agli standard di sicurezza richiesti dalla normativa italiana ed europea.

A poco sono servite, finora, le misure poste in essere dall’Unione Europea e dalla comunità internazionale per porre fine a questo esodo. Tuttavia, negli ultimi anni, la crescente consapevolezza dell’opinione pubblica nei confronti di questi temi ha portato all’adozione di due importanti atti normativi che, se applicati, potrebbero determinare un vero cambio di rotta. Il riferimento è, in particolare, alla Convenzione di Hong Kong sullo smaltimento sicuro ed ecocompatibile delle navi, adottata nel 2009 su iniziativa dell’International Maritime Organization (ma non ancora entrata in vigore), nonché al regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che sarà applicato a partire, al più tardi, dal 2018.

Quest’ultimo regolamento, in particolare, ha introdotto l’obbligo, per le navi battenti bandiera di uno Stato membro, di essere riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio inclusi in un elenco europeo, che dovrà essere predisposto dalla Commissione Europea entro il 2016. Per poter essere inclusi in tale elenco, gli impianti di riciclaggio – europei e non – dovranno rispondere ai requisiti indicati dall’art. 13, ed in particolare: aver ottenuto dalle competenti autorità nazionali l’autorizzazione a svolgere attività di riciclaggio delle navi; essere progettati, costruiti e gestiti in modo sicuro e compatibile con l’ambiente; operare con strutture edificate (non, quindi, in spiagge); prevenire i possibili effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana derivanti dall’attività di riciclaggio; prevenire i rischi per la salute dei lavoratori.

Evidentemente, si tratta di una grande opportunità per il Porto di Genova che, sfruttando la visibilità e le competenze acquisite grazie all’operazione Concordia, potrebbe affermarsi quale leader nel settore a livello europeo.

A tal fine, tuttavia, sarebbe necessario procedere ad una revisione della disciplina italiana in materia, che attualmente è antiquata e lacunosa. Il nostro ordinamento, ad esempio, non chiarisce quale sia il discrimine tra una “nave” ed un “relitto”. Su questo tema ha cercato di fare chiarezza la Corte di Cassazione, la quale, fornendo un’interpretazione sistematica degli artt. 136, 489 e 501 del Codice della Navigazione, ha affermato che, perché una nave cessi di essere tale, e divenga quindi un “relitto”, non è sufficiente che venga meno il requisito della “navigabilità”, ma è necessario che si verifichi «una situazione tale per cui non possa più essere considerata quale costruzione atta e destinata al trasporto di cose e persone per acqua: ciò può avvenire per naufragio (che comporti la dissoluzione della res connexa) […] o comunque per una alterazione irreversibile delle sue componenti dipendente da qualsiasi altra causa» (Cass. civ., sez. III, 6134/1995; Cass. civ., sez. lav., 7020/2005).

Manca, inoltre, nel nostro ordinamento, un’indicazione chiara di quali siano le condizioni perché una nave possa considerarsi un rifiuto. La Corte di Cassazione, pronunciandosi su questo tema, ha ritenuto che – ai fini di legge – il relitto di una nave sia più simile ad un edificio da demolire, piuttosto che ad un veicolo fuori uso da rottamare, giungendo alla conclusione che una nave di per sé non possa essere considerata un rifiuto. «È evidente – secondo la Cassazione – che la demolizione di un relitto costituisca un’attività che, per sua natura, produce rifiuti di diverse tipologie, che hanno necessità, una volta prodotti, di essere gestiti in conformità alla prescrizioni della normativa sui rifiuti, ma l’attività di demolizione in sé non costituisce attività di gestione di rifiuti e non richiede quindi il possesso della relativa autorizzazione» (Cass. pen., sez. III, 34768/2007).

[Articolo pubblicato dallo Studio Legale Cuocolo sulla newsletter di Assagenti di luglio 2014].

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