Nomina del Comitato portuale, il Tar Campania detta le linee guida

Il provvedimento di nomina dei componenti del Comitato Portuale di Napoli viene annullato, in quanto esso, da un lato, esorbita dai poteri conferiti al Commissario Straordinario e, dall’altro, è altresì viziato per carenza di istruttoria(Tar Campania, sede di Napoli, sentenza n. 1781/2014).

[Il Tar della Campania, sede di Napoli, con sentenza n. 1781 del 26.03.2014, ha accolto il ricorso della Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (Fedespedi), relativo alla nomina del Comitato portuale di Napoli.

La Fedespedi, a luglio aveva fatto ricorso per ottenere l’annullamento della delibera n. 210/2013 di costituzione del Comitato Portuale con cui il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli aveva nominato rappresentante della categoria degli spedizionieri il componente designato da Anasped (Federazione Italiana Spedizionieri Doganali), anziché quello designato dalla stessa Fedespedi.

L’Autorità Portuale di Napoli nel maggio scorso aveva infatti proceduto alla nomina senza attendere i dati di Fedespedi, necessari per individuare l’associazione maggiormente rappresentativa.

Il Tar di Napoli, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento impugnato per due motivi. In primo luogo, il giudice amministrativo ha ritenuto che la nomina dei componenti del Comitato Portuale, da parte del Commissario Straordinario, esorbitasse dai poteri a quest’ultimo conferiti dal decreto ministeriale di nomina (d.m. n. 99 del 15.03.2013).

In secondo luogo, il Tar ha rilevato che il mancato coinvolgimento di Fedespedi e la conseguente mancata acquisizione dei suoi dati aveva prodotto una carenza nell’istruttoria, impedendo una corretta comparazione dei dati posti a base del provvedimento impugnato. Il tribunale ha infatti sottolineato che tale valutazione, anche ai sensi della circolare n. 2162/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,«non poteva basarsi sul mero conteggio degli associati all’una o altra organizzazione, ma richiedeva un’analisi disaggregata del dato numerico, circoscrivendo la comparazione alle sole imprese esercenti l’attività di impresa di spedizione ex art. 1737 c.c. e, ove possibile, alla rispettiva incidenza sui volumi di traffico, per la cui quantificazione poteva rilevarsi determinante il contributo delle associazioni interessate».

In altre parole, il giudice amministrativo ha ribadito che, ai fini dell’individuazione dell’associazione di categoria maggiormente rappresentativa in ambito portuale, non basta confrontare i dati relativi al numero delle imprese associate, bensì occorre calcolare, da un lato, quante di dette imprese esercitino effettivamente quell’attività (nella fattispecie, la quasi totalità degli associati di Anasped non era costituita da spedizionieri, bensì da doganalisti professionisti) e, dall’altro lato, quale sia l’incidenza delle imprese associate sui volumi di traffico relativi al porto di riferimento.

Il Tar di Napoli, quindi, ha ritenuto che l’istruttoria effettuata fosse insufficiente e, conseguentemente, ha annullato il provvedimento impugnato con riferimento all’individuazione del componente del Comitato Portuale designato da Anasped quale rappresentante degli spedizionieri.

Spetterà, quindi, al nuovo Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli, quando sarà nominato, procedere all’individuazione del rappresentante degli spedizionieri nel Comitato Portuale, sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza amministrativa].

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