Consiglio di Stato: illegittimo incremento delle tasse portuali in assenza di specifica motivazione

Studio Cuocolo per Assagenti – dalla newsletter di Maggio 2021

In data 3/05/2021 il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza n. 3475/2021 con cui, pronunciandosi in appello, ha definitivamente annullato la decisione con cui l’AdSP di Civitavecchia aveva illegittimamente incrementato la tassa portuale sui traffici di carbone nel biennio 2012-2013, condannando l’ente alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
In particolare, aderendo alla tesi prospettata dai ricorrenti in primo grado, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio (TAR Lazio, Sez. III ter, n. 2411/2015) di annullare i decreti del Presidente dell’Autorità portuale del 2012 e 2013 con i quali, rispettivamente, era stata aumentata del 100%, a decorrere dal 1 luglio 2012, la tassa portuale per le voci merceologiche “carbone, olii minerali alla rinfusa, esclusi i laterizi”, ed era stato disposto un ulteriore aumento per la medesima categoria merceologica a decorrere dal 1° aprile 2014.
Nello specifico, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i due decreti dell’Autorità portuale non fossero di per sé contrari alla legge, in quanto adottati per dare applicazione all’art. 5, commi 7-duodecies e 7- terdecies del d.l. n. 194/2009, questi fossero nondimeno illegittimi per insufficienza della motivazione.
Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha qualificato i due decreti oggetto di doglianza come atti di natura regolamentare, in quanto “atti che possono coinvolgere un numero indeterminato di soggetti”.
Muovendo da tale qualificazione, il Consiglio di Stato ha affermato che una motivazione generale dell’atto può essere ritenuta sufficiente solo laddove le “scelte” siano anch’esse a carattere “generale”, ovverosia riguardino in modo indifferenziato la totalità dei destinatari (nel caso di specie, gli utenti dei servizi portuali); invece, essa esige un maggiore livello di specificità laddove (come nel caso oggetto della sentenza in esame) riguardi una “parte” distaccata dalla generalità cui la norma ordinariamente si riferisce.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’atto regolamentare non avesse portata generale, posto che era rivolto soltanto ad una specifica categoria merceologica, ovverosia quella del “carbone, olii minerali alla rinfusa” e che, nell’ambito di tale categoria, riguardava solo alcune delle merci ivi contemplate, escludendo espressamente i laterizi.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha concluso nel senso che la motivazione dei provvedimenti con cui l’Autorità portuale ha previsto un incremento della tassa portuale sui traffici di carbone fosse insufficiente nella parte in cui si limitava a fare riferimento all’esigenza generale di far fronte ad una diminuzione delle entrate, senza indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disporre l’aumento relativamente ad alcune categorie merceologiche.

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