Il TAR Marche circoscrive il concetto di “dissenso costruttivo” per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Secondo la recente pronuncia del TAR Marche Sez. I n. 243 del 19 marzo 2021 “l’ordinamento si è ormai evoluto nel senso che, soprattutto laddove l’istanza del privato riguardi insediamenti lato sensu produttivi (fra i quali rientrano anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo che nutrano dubbi in merito alla compatibilità ambientale, paesaggistica, etc., del progetto sono tenute ad esprimere un “dissenso costruttivo””.

In particolare, “il concetto di “dissenso costruttivo” implica solamente che:
– l’autorità amministrativa competente in relazione ad uno dei profili interessati dal progetto deve indicare, se possibile, quali sono, a suo parere, le modifiche progettuali che potrebbero rendere l’opera compatibile con i vincoli esistenti o comunque compatibile ai sensi della normativa sulla V.I.A. e/o sulla V.I. Questo perché il legislatore vuole evitare che, ove le difformità, oggettivamente sussistenti, siano facilmente eliminabili, il proponente sia costretto a ripresentare ex novo la domanda dopo aver emendato il progetto;

– le autorità interessate sono obbligate a riesaminare il progetto opportunamente modificato“.
In altre parole, se da una parte le PA non sono tenute a rilasciare un parere positivo (non è ex se illegittimo il fatto che una o più delle amministrazioni interessate abbiano mantenuto sin dall’inizio un orientamento tendenzialmente negativo rispetto all’assentibilità dell’impianto), dall’altra devono indicare le modifiche che lo renderebbero compatibile e, in caso di diniego, sono comunque soggette ad un onere motivazionale aggravato (“In effetti, un diniego adottato senza aver proceduto al riesame del progetto sarebbe stato sicuramente votato all’annullamento”).
Avv. Stefano Cavassa
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