Il Decreto Rilancio è legge: le principali novità per il settore portuale

Studio Cuocolo per Assagenti – dalla newsletter di luglio 2020

Il 20 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 77/2020, recante conversione del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19.05.2020 n.34). Per quanto di specifico interesse per il settore portuale, rispetto al testo originario del decreto (che avevamo commentato nella NL di maggio), la legge di conversione contiene molte conferme e alcune novità.
Tra le novità introdotte dalla legge di conversione, quella certamente più rilevante riguarda l’introduzione del nuovo art. 199-bis, che limita la possibilità per gli armatori di svolgere le operazioni portuali in autoproduzione. La norma interviene infatti a modificare il testo dell’art. 16 della L. 84/1994, abrogando la lettera d) del comma 4 e introducendo il comma 4-bis. Nello specifico, quest’ultima disposizione subordina il rilascio delle autorizzazioni per le navi che siano dotate di mezzi e di personale idoneo allo svolgimento in proprio delle attività di carico/scarico, alla condizione che non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 dell’art. 16 né tramite il ricorso alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ex art. 17.
Questa norma, che ha già suscitato polemiche e dibattiti, è probabilmente destinata a finire al centro di numerosi contenziosi, e potrebbe persino dare luogo ad una procedura di infrazione europea, in quanto introduce una limitazione della libera di prestazione dei servizi, di cui dovrà essere valutata la proporzionalità rispetto all’obiettivo – la sicurezza del lavoro portuale – che essa si propone di perseguire.
Un’ulteriore modifica concerne l’aumento da 2 a 4 milioni del limite massimo di contribuito che le AdSP possono corrispondere alle società fornitrici di lavoro portuale per l’anno 2020, con un aumento del contributo giornaliero che passa da 60 euro a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019.
Tra le novità di maggior rilievo della legge di conversione vi è anche l’istituzione di un fondo compensativo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato, per metà, a compensare le AdSP dei mancati introiti dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi a seguito dei provvedimenti assunti a tutela della salute pubblica. I restanti 5 milioni vengono, invece, devoluti alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il MEF, con apposito decreto, approvare le disposizioni attuative del fondo, fermo restando che la sua efficacia è, in ogni caso, subordinata all’approvazione finale da parte della Commissione europea, che dovrà accertarne la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.
Rimane fermo invece il limite di 10 milioni di euro relativo alla quota di avanzo di amministrazione che le AdSP possono destinare alla riduzione dell’importo dei canoni delle concessioni di cui all’articolo 36 Cod. Nav., agli articoli 16, 17 e 18 della L. 84/1994 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. Importo che, come già argomentato nella NL di maggio, risulta tuttavia insufficiente per fornire un reale ristoro ad un settore fortemente danneggiato dall’epidemia di Covid-19.
Per quanto riguarda, infine, la proroga di un anno delle concessioni delle aree demaniali e dei servizi portuali prevista dal Decreto Rilancio, nella legge di conversione viene confermata e la medesima proroga è estesa alle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale.
Anche queste proroghe non sono passate indenni da critiche, specialmente da parte dell’Autorità Antitrust, la quale durante l’iter di conversione ha invitato Governo e Parlamento a bilanciare attentamente i benefici immediati e le conseguenze pregiudizievoli delle proroghe, sottolineando come che queste ultime implichino un costo per il sistema derivante dal ritardato confronto competitivo.
Tali criticità, tuttavia, non sono state recepite dal Parlamento, pertanto le proroghe ex lege delle concessioni previste dal Decreto Rilancio sono divenute definitivamente efficaci.

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