Il rifornimento delle navi nel Porto di Civitavecchia è in contrasto con il diritto antitrust

Studio Cuocolo  per Assagenti – dalla Newsletter di giugno

Per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e per il TAR Lazio le modalità con cui viene gestito l’approvvigionamento di combustibile per le navi (cd. bunkeraggio) nel porto di Civitavecchia rappresentano un’ingiustificata restrizione della concorrenza. È questo, in sostanza, il principio espresso sia dall’Autorità Antitrust nel bollettino n. 23 dell’8 giugno 2020, sia dal TAR Lazio nell’ordinanza n. 4322 del 15 giugno 2020.
Le pronunce in esame prendono entrambe le mosse dalla segnalazione di un operatore economico in merito alla limitazione prevista dall’Ordinanza n. 14 del 31 maggio 2003 adottata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Secondo il provvedimento contestato, infatti, il servizio di rifornimento delle navi nel porto poteva essere effettuato solo prelevando carburante da depositi costieri locali di proprietà delle ditte concessionarie, così escludendo tutti gli altri operatori concorrenti.
Per l’AGCM la previsione dell’obbligo di approvvigionamento presso il deposito costiero locale rappresenta una restrizione della concorrenza nella commercializzazione del carburante, che non appare giustificata da alcuna ragione di sicurezza, ma ha come unico risultato quello di falsare la concorrenza tra le imprese operanti nel settore, indirizzando il traffico delle autobotti verso un unico soggetto. Inoltre, secondo l’Antitrust tale previsione non è neppure conforme a quanto previsto nella circolare del Ministero dei Trasporti n. 16 del 19.07.2002, la quale infatti, nel disciplinare l’attività di bunkeraggio, non impone un obbligo di questo tipo.
Va detto che la posizione dell’AGCM non è una novità assoluta, ma si pone in linea da un lato con una risalente pronuncia della giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia, sez. II, 28.12.2001, n. 2333) che, in una fattispecie del tutto analoga, aveva riconosciuto la possibilità di introdurre restrizioni della concorrenza nel settore del bunkeraggio solo in presenza ragioni eccezionali correlate alla sicurezza (segnatamente, il rischio di malfunzionamento dell’impianto); dall’altro, con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in una sentenza del 2011, ha precisato che «affinché una misura che si fonda su motivi di sicurezza delle acque portuali sia giustificata, essa deve, tuttavia, soddisfare le condizioni di proporzionalità e di non discriminazione» (sentenza del 17 marzo 2011, casi riuniti C-128/10 e 129/10, Naftiliaki Etaireia Thasou e Amaltheia).
Analoghe considerazioni sono state riprese dal TAR Lazio nella citata ordinanza nella quale, seppure sulla base di un giudizio sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto, tra l’altro, che le restrizioni della concorrenza introdotte dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia non fossero giustificate da comprovate ragioni di sicurezza e, quindi, ha sospeso l’efficacia del provvedimento interdittivo fondato sulla violazione della sopra citata Ordinanza n. 14 del 31 maggio 2003.

 

Link all’articolo

Post recenti