Le indicazioni generiche sulla salute e il loro utilizzo nelle etichette alimentari. La Corte di Giustizia chiarisce la questione.

L’Avv. Stefano Cavassa sulle ultime novità in materia di etichette alimentari. Un commento alla Sentenza della Corte di Giustizia del 30.01.2020, C- 524/18

(Sentenza della Corte di Giustizia del 30.01.2020, C-524/18, Dr. Willmar Schwabe)

Al fine di migliorare il livello di protezione della salute dei consumatori, favorire una corretta informazione e scelte alimentari più consapevoli, il Regolamento CE n. 1924/2006 disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute (i cd. CLAIMS) che possono essere presenti sulle etichette degli alimenti e, più in generale, nella pubblicità.

Quale principio fondamentale viene sancito che il consumatore medio debba essere messo nella condizione di comprendere tutte le indicazioni relative agli alimenti. Per questo motivo le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere basate su prove scientifiche e adeguatamente giustificate.

Coerentemente, in attuazione dei predetti principi, il Regolamento CE n. 432 del 16.05.2012 contiene un elenco delle indicazioni sulla salute diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia che possono essere utilizzate.

Occorre precisare che oltre a tali indicazioni specifiche, disciplinate nell’art. 10 p. 1 del Reg. n. 1294/2006, vengono consentiti anche riferimenti a benefici generali che, tuttavia, devono essere comunque “accompagnati” da un’indicazione specifica correlata (cfr. art. 10 p. 3 Reg. CE n. 1924/2006).

Ebbene, il rapporto tra le due forme di indicazione – specifica e generica – e le modalità previste per il loro utilizzo nelle etichette alimentari sono l’oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia qui in commento (Sentenza del 30.01.2020, causa C-524/18, Dr. Willmar Schwabe).

Nella causa in esame, la società ricorrente contesta l’utilizzo di alcune dichiarazioni generiche (“Vitamine del gruppo B e zinco per cervello, nervi, concentrazione e memoria”) indicate sulla parte frontale della confezione di un integratore alimentare di una società concorrente dal momento che le corrispondenti e specifiche indicazioni salutistiche si trovavano solo sul retro della confezione.

Viene infatti censurato il distacco tra l’indicazione generale e quella specifica ritenendolo incompatibile con quanto previsto dall’art. 10 p. 3 Reg. CE n. 1924/2006.

Il Tribunale tedesco, originariamente chiamato a decidere, formula una prima questione pregiudiziale esprimendo dubbi sulla possibilità che il requisito di “accompagnamento” richiesto per le indicazioni generali ex art. 10 p. 3 Reg. CE n. 1924/2006 vada inteso nel senso di richiedere una prossimità spaziale tra dichiarazione generale e indicazione specifica, di modo che i consumatori possano percepire «immediatamente» entrambe. Con una seconda questione viene, in ogni caso, chiesto di accertare se e in che modo anche le indicazioni generali debbano essere sostenute da “dati scientifici generalmente accettati” come previsto dagli artt. 5 e 6 del Reg. CE n. 1924/2006.

La Corte di Giustizia approfitta quindi per approfondire il rapporto tra le due tipologie di dichiarazioni salutistiche (specifica e generica) ammesse dal Reg. CE n. 1924/2006.

Viene infatti sottolineato che l’art. 10 del Reg. CE n. 1924/2006, vieta l’uso di indicazioni sulla salute, ad eccezione di quelle incluse nell’elenco previsto ai sensi dell’art. 13 (Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia) o all’art. 14 (Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia) del Reg. CE n. 1924/2006.

Di converso, il p. 3 del già citato art. 10 ammette anche un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute a patto che sia «accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14».

La Corte quindi, con una lettura sistematica dell’articolo 10 del Reg. CE n. 1924/2006, afferma che il p. 3 istituisce una deroga al principio stabilito al p. 1, cosicché, secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, il requisito di accompagnamento stabilito al p. 3 deve essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 16.03.2017, AKM, C-138/16, EU:C:2017:218, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

Secondo la Corte, quindi, l’art. 10 p. 3, introduce una distinzione tra due categorie di indicazioni sulla salute, vale a dire, da un lato, l’indicazione specifica inclusa negli elenchi di cui agli art. 13 e 14 conformemente al principio stabilito all’art. 10, p. 1 e, dall’altro, l’indicazione sulla salute “generale”. Quest’ultima, in ogni caso, deve essere giustificata da una o più indicazioni specifiche sulla salute che devono quindi essere indicate nell’etichetta.

In sostanza, un’indicazione generale come la dicitura in contestazione “per cervello, nervi, concentrazione e memoria” è ammissibile solo se presenta un “collegamento” con una o più indicazioni specifiche avvalorate scientificamente (ad es. “la vitamina B1 e la vitamina B12 contribuiscono al normale metabolismo energetico e alla normale funzione nervosa, nonché al normale funzionamento della psiche”).

Per chiarire le modalità con cui deve essere provato il collegamento tra le due indicazioni la Corte richiama le Linee guida previste in attuazione dell’art. 10, p. 4 e dell’art. 25 del Reg. CE n. 1924/2006 (cfr. Linee guida per le indicazioni sulla salute di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione del 24.01.2013). Secondo queste ultime, dal momento che l’art. 10, p. 3 consente, senza previa autorizzazione, l’utilizzo di dichiarazioni «facili e attraenti» che potrebbero essere fraintese o interpretate erroneamente dai consumatori, ogni riferimento ai detti benefici deve essere «accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute figurante nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite del registro dell’Unione» che deve essere «accanto a» o «dopo» la dicitura generica.

Risolvendo la prima questione quindi la Corte afferma che la nozione di “accompagnamento” richiesta dall’art. 10 p. 3 «comporta una dimensione sia materiale che visiva» e, per l’effetto, non è sufficiente un legame sostanziale tra l’indicazione sulla salute “generale” e l’indicazione sulla salute specifica se queste non sono anche collocate visivamente sulla stessa parte della confezione.

La Corte precisa tuttavia che, nel caso particolare in cui le indicazioni specifiche sulla salute siano numerose o comunque non possano integralmente comparire sullo stesso lato della confezione in cui è apposto il riferimento che sono destinate a suffragare, il collegamento visivo è comunque integrato, in via eccezionale, mediante l’utilizzo di un simbolo di rinvio esplicito, quale un asterisco. Di converso, l’operatore economico integra una violazione se l’indicazione specifica è presente solo sul retro della confezione e non esiste alcun espresso collegamento con l’indicazione stampata sulla parte frontale.

Ciò detto, la seconda questione pregiudiziale viene risolta con maggiore rapidità da parte della Corte di Giustizia. Coerentemente, infatti, richiamando il rapporto tra le due indicazioni già valorizzato nella prima parte della sentenza, viene confermato che anche i riferimenti a benefici generali della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute devono trovare giustificazione – seppur indirettamente – attraverso indicazioni fondate su prove scientifiche generalmente verificate ed autorizzate (e contenute negli elenchi previsti ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. CE n. 1924/2006).

La sentenza della Corte di Giustizia sembra pertanto fornire un utile principio a disposizione degli operatori economici del settore alimentare.

Volendo utilizzare le indicazioni generali di cui all’art. 10 p. 3 del Reg. CE n. 1924/2006 sarà infatti possibile far valere le carenze di spazio sulla confezione del prodotto alimentare – circostanze spesso comuni in alcuni settori – per poter derogare al requisito in base al quale l’indicazione sulla salute “generale” e l’indicazione sulla salute specifica devono essere collocate visivamente sulla stessa parte della confezione.

Avv. Stefano Cavassa

stefano.cavassa@cuocolo.it

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