Il TAR Piemonte fa un’inversione di rotta. Le compagnie crocieristiche devono pagare l’ART.

Studio Cuocolo per Assagenti – dalla Newsletter di Febbraio

 

È con la sentenza n. 115 del 2020, pubblicata in questi giorni, relativa al ricorso presentato da Costa Crociere, che il TAR Torino ha affermato che le compagnie crocieristiche sono tenute al pagamento del contributo relativo all’attività dell’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti).
Si tratta di un’interessante novità che si discosta dall’orientamento giurisprudenziale fino ad ora consolidatosi. Difatti solo un anno fa, in due diverse pronunce (sent. n. 296 e 830 del 2019), è stato proprio il medesimo Tribunale Amministrativo per il Piemonte ad affermare che la società Costa Crociere era esente dal pagamento di tale contributo in quanto inapplicabile alla categoria delle compagnie crocieristiche.
Quest’ultima impostazione poggiava sull’originaria lettera dell’art. 37 c. 6 lett. b) del d.l. 201/2001 secondo il quale il contributo doveva essere pagato solo da chi effettivamente beneficiava delle specifiche funzioni regolatorie dell’ART tra cui non rientravano le compagnie crocieristiche.
Non sorprende, quindi, che l’anzidetta inversione di rotta giurisprudenziale sia conseguente all’emanazione del c.d. Decreto Genova (D.l. n. 109/2018) che ha novellato il già citato art. 37.
Il TAR Torino, infatti, ha preso atto che il cd. Decreto Genova all’art. 16 co.1 lett. a-ter ha, di fatto, esteso i soggetti obbligati al pagamento del contributo a tutti coloro che abbiano beneficiato di una qualsiasi attività attribuita all’ART dalla legge eliminando quindi la limitazione alle attività di carattere regolatorio.
Di conseguenza, a seguito di tale ampliamento, il contribuito è divenuto applicabile anche alle compagnie crocieristiche in quanto, pur non essendo soggette ad un’attività di tipo regolatorio, si avvalgono diversamente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Si noti, infatti, che l’ART opera, tra l’altro, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 129/2015, in qualità di organismo responsabile dell’applicazione del regolamento UE n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili.
Dunque la platea degli obbligati al pagamento del contributo è stata ampliata; tuttavia, sottolinea il TAR Piemonte, non al punto tale di ricomprendervi anche gli operatori aerei i quali sono sottoposti ad un diverso trattamento fiscale.

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