Porti: semplificazione degli aiuti di Stato a livello europeo

Studio Cuocolo per Assagenti – dalla Newsletter di Giugno

La Commissione europea ha approvato il 17 maggio 2017 nuove norme sugli aiuti di Stato in materia portuale con l’obiettivo di facilitare gli investimenti pubblici e stimolare la crescita.
Generalmente l’aspetto più delicato e problematico concernente tali aiuti è la possibilità che questi ultimi determinino distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni. Nell’ambito della politica europea, gli aiuti di Stato sono quindi  ammessi esclusivamente nel caso in cui consentano di realizzare obiettivi di comune interesse in settori particolarmente sensibili (come ad esempio nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, dell’occupazione o della coesione sociale e regionale) oppure quando rappresentino lo strumento più idoneo per correggere alcune situazioni fallimentari del mercato.
Il sistema dei controlli sulla compatibilità degli aiuti di Stato è effettuato, secondo  gli artt. 107 e 108 del TFUE, dalla Commissione. Lo Stato che intenda introdurre un regime di aiuti, o modificarne uno già esistente, deve infatti preventivamente notificare il progetto alla Commissione affinché quest’ultima possa presentare le sue osservazioni ed approvare o meno la richiesta. Tale regola trova applicazione per tutte le categorie di aiuti ad eccezione di quelle disciplinate all’interno del Regolamento generale n. 651/2014, che garantisce la possibilità per gli Stati di effettuare direttamente gli investimenti pubblici esonerando quindi alcune misure di sostegno pubblico dall’esame preventivo della Commissione.
Dopo due consultazioni pubbliche volte ad acquisire osservazioni e commenti da parte dei cittadini e dagli esperti del settore, la Commissione ha deciso di introdurre all’interno del Regolamento in esame la disciplina portuale, materia finora esclusa per un’insufficiente esperienza di valutazione di progetti di aiuti di Stato in tale settore. Come già sottolineato nella strategia Europa 2020 e nel libro bianco della Commissione intitolato “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti”, la rilevanza rivestita dal settore portuale è tale da richiedere investimenti volti ad adeguare le infrastrutture portuali all’aumento delle dimensioni e della complessità della flotta, all’uso di infrastrutture per i combustibili alternativi e ai requisiti più severi in materia di prestazioni ambientali. L’assenza di infrastrutture portuali di alta qualità, infatti, crea problematiche interne ed un aumento dei costi per gli spedizionieri, gli operatori dei trasporti e non ultimo per i consumatori.
Nello specifico, con l’estensione del Regolamento, gli Stati membri possono ora effettuare investimenti pubblici fino a 150 milioni di euro nei porti marittimi e fino a 50 milioni di euro nei porti interni, senza previa notifica e controllo della Commissione. Il Regolamento, così come modificato, introduce due nuovi articoli, rispettivamente gli articoli 56 ter e 56 quater, i quali prevedono che i costi ammissibili per gli aiuti debbano corrispondere ai costi degli investimenti, incluse le spese di programmazione per la creazione, la sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture portuali o di accesso nella zona portuale. La normativa autorizza esplicitamente, inoltre, le autorità pubbliche a coprire le spese di dragaggio dei porti e delle relative vie di accesso ad eccezione del dragaggio di manutenzione. Gli articoli in esame, poi, disciplinano la concessione o altro conferimento a favore di un terzo per la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione di un’infrastruttura portuale sovvenzionata prevedendone, oltre all’assegnazione in maniera competitiva e trasparente, la durata che non deve superare il tempo che ragionevolmente occorre per recuperare gli investimenti effettuati per la gestione delle opere e dei servizi. A seconda poi del costo degli interventi, vengono definiti gli importi massimi degli aiuti ammessi. Ad esempio, il paragrafo 10 dell’articolo 56 quater prevede che per gli aiuti che non superano 5 milioni di euro, l’importo massimo dell’aiuto possa essere fissato all’80% dei costi ammissibili.
In conclusione, le modifiche introdotte dalla Commissione puntano a favorire gli investimenti pubblici in infrastrutture portuali, semplificando i procedimenti in materia di aiuti di Stato. Spetterà ora alle autorità competenti realizzare gli interventi necessari per adeguare gli scali italiani alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti.

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