La nuova tutela dei consumatori

La direttiva 2011/83/UE e il d.lgs. n. 21/2014:

Il 21 febbraio 2014 il legislatore italiano ha emanato il D.lgs. n. 21/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2014) di recepimento della direttiva europea n. 2011/83/UE.

Il D.lgs. n. 21/2014 è entrato in vigore il 14 giugno 2014 ed è volto a rafforzare la tutela del consumatore, che si trovi a concludere contratti a distanza stipulati via internet, via telefono o comunque fuori dai locali commerciali, attraverso un rafforzamento degli obblighi di informazione precontrattuali a carico dei professionisti che propongono la conclusione di tali contratti e l’allungamento del diritto di recesso, che passa da 0 a 14 giorni.

[Ecco le principali novità e modifiche apportate al Codice del Consumo.

La novità sicuramente più significativa è l’allungamento del periodo di tempo entro il quale esercitare il diritto di recesso,che passa da 10 a 14 giorni nel caso in cui il venditore abbia informato il consumatore dell’esistenza del diritto ed arriva ad un anno e 14 giorni nel caso in cui il consumatore non sia stato adeguatamente informato.

Inoltre, al consumatore viene riconosciuta la possibilità di recedere sia dal contratto sia dalla proposta contrattuale (nuovo art. 55 Codice del Consumo); per quanto riguarda le informazioni da fornire e le modalità per esercitare il diritto di recesso, il decreto legislativo prevede modelli standard da utilizzare, validi per tutti i paesi europei ma resta valida ed efficace anche l’inequivocabile dichiarazione del consumatore di voler recedere.

Infine, per la conclusione del contratto, rimane necessaria la conferma scritta e quindi, in particolare, i contratti conclusi per telefono saranno validi e vincolanti per il consumatore solo successivamente alla firma, che potrà essere anche una firma digitale, o alla accettazione per iscritto e tutte le informazioni dovranno essere fornite al consumatore su supporto durevole, come già previsto dalla direttiva 97/7/CE.

Il D.lgs. conferma l’importanza delle informazioni precontrattuali, relative all’identità del professionista-venditore, alle caratteristiche del prodotto-servizio e alle modalità di pagamento e recesso, che devono essere fornite per iscritto e in maniera chiara e comprensibile (art. 49).

Per quanto riguarda i prezzi di beni e servizi, questi dovranno essere trasparenti e comprensivi di tutte le voci, al fine di evitare che il consumatore si trovi a dover pagare dei costi aggiuntivi senza essere stato espressamente informato prima della conclusione del contratto (nuovi art. 62 e 65)ed, in particolare, nei contratti che devono essere conclusi con mezzi di comunicazione elettronica, il pulsante o il link tramite il quale effettuare l’ordine dovranno indicare chiaramente che il consumatore si obbliga a pagare una somma di danaro e, in caso contrario il consumatore non sarà vincolato al contratto (art. 51.2, Cod. Cons.)].

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